Riferimento: deducibilità auto
D'accordissimo sul fatto che quando un bene non è più strumentale debba fuoruscire dall'azienda. Ipotizziamo ora l'autoconsumo del bene alla luce delle novità iva sul valore normale; dato che per le operazioni "assimilate" alle cessioni di beni, di cui ai nn. 4), 5) e 6) del co. 2 dell'art. 2 del DPR 633/72, la base imponibile non coincide più con il valore normale. Infatti, il nuovo art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 dispone che, per tali cessioni, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
Secondo voi cosa si deve indicare come base imponibile iva? Il costo residuo da ammortizzare?