La decisione sull'istanza di sospensione, anche se contenuta nel ricorso stesso, viene presa dal collegio giudicante mediante emissione di ordinanza motivata non impugnabile e rappresenta una fase a sé stante nell'ambito del processo tributario. L'ordinanza non può contenere la fissazione della discussione nel merito del ricorso perché tale compito è assegnato al presidente di sezione in base a quanto stabilito dall'art. 30 Dlgs 546/92; inoltre va osservato quanto stabilito dal successivo art. 31.
Ciao.