Cessioni di beni con consegna o spedizione, anziché al cessionario, direttamente al terzo acquirente
(R.M. n.330524 dell'11 giugno 1981)
La Società B ha chiesto chiarimenti in tema di fatturazione dei beni rivenduti alla stessa da parte di concessionari ed, in particolare, se il documento di accompagnamento emesso dai concessionari medesimi, nella loro qualità di mittenti, per i trasporti dei beni ceduti alla Società istante con consegna alla Società A, possa considerarsi documento valido ai fini della fatturazione differita prevista dall'art. 21, 4° comma, del decreto n. 633/72. Al riguardo, considerato che nell'ipotesi di cessione con consegna o spedizione dei beni, anziché al cessionario, direttamente a terzi, la bolla di accompagnamento emessa dal cedente deve contenere, oltre gli elementi di identificazione del destinatario-terzo, anche gli elementi di identificazione del primo cessionario, la bolla di accompagnamento emessa dal concessionario, contenendo, in sostanza, gli elementi identificativi dei soggetti tra i quali è intervenuta l'operazione di cessione (concessionario-società istante) può considerarsi documento valido ai fini della disposizione prevista dal richiamato art. 21, 4° comma. Pertanto, per le cessioni dei beni effettuate dai concessionari alla società istante la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione alla Società A, e deve contenere la data e il numero del documento accompagnatorio. Per quanto concerne, poi, il rapporto tra le due società, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna dei beni da parte del concessionario, sempreché sulla fattura medesima siano riportati gli estremi della bolla di accompagnamento emessa dal concessionario medesimo e un esemplare dello stesso documento, non valido ai fini del D.P.R. n. 627, sia stato spedito alla predetta società istante