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Credito IVA

Cosimo

Utente
Salve a tutti, vorrei porre alla vs. attenzione il seguente quesito:

Un’azienda (S.r.l) nel corso del 2012 ha chiuso con un credito IVA (come da dichiarazione); Questo non è stato mai utilizzato (compensato) nel corso dell’anno successivo (2013). La stessa azienda nel corso del 2013, dopo le varie liquidazioni mensili, non ha incrementato il suo vecchio credito del 2012 ma al contrario nei mesi (da gennaio a dicembre) si è ridotto.

Si può quindi compensare questo credito (rinveniente dall’anno 2012) a partire dalle scadenze del 16 gennaio 2014? Se possibile, in che misura e con quale codice tributo?

Grazie per la vs. cortesia!
 
il credito iva dell'anno 2012 può essere compensato con i limiti previsti.
se invece detto credito eccede i limiti non è compensabili in assenza del visto di congruità.
il codice tributo è 6099 e l'anno 2012.
ciao
 
credo che sia anno 2012 non avendo presentata ancora la dichiarazione iva relativa all'anno 2013.
qualcuno ritiene possa già indicarsi l'anno 2013 e attendi altri pareri in merito.
ciao
 
credo che sia anno 2012 non avendo presentata ancora la dichiarazione iva relativa all'anno 2013.
qualcuno ritiene possa già indicarsi l'anno 2013 e attendi altri pareri in merito.
ciao

La normativa dice che se si è in presenza di cartelle esattoriali scadute non si può effettuare compensazione; ma a partire quindi da quale data non si può effettuare più compensazione? Subito dopo la scadenza dei 60 giorni di notifica della cartella?
 
La cartella scade decorsi 60 gg. dalla notifica, anche in caso di impugnazione.
Se la cartella viene sospesa, in via amministrativa ovvero giudiziale, non opera la preclusione alla compensazione ex art. 31 c. 1 DL 78/2010.
Saluti.
 
La cartella scade decorsi 60 gg. dalla notifica, anche in caso di impugnazione.
Se la cartella viene sospesa, in via amministrativa ovvero giudiziale, non opera la preclusione alla compensazione ex art. 31 c. 1 DL 78/2010.
Saluti.

Grazie! Quindi allo scadere dei 60 giorni e in presenza di cartelle esattoriali (per debiti erariali) di importo superiore a 1.500,00 euro non si può più effettuare nessuna compensazione, è così?
 
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