La risposta è sì, tant'è vero che l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/E del 20/03/2020 ha istituito il codice tributo 6914 utilizzabile in compensazione a partire dal 25/03/2020.
Aggiungo però che il MEF nelle FAQ presenti sul proprio sito ha dato un'interpretazione dell'art. 65 del DL 18/2020 che lascia dei dubbi. Nella FAQ relativa a tale argomento il MEF fa riferimento alla circostanza che il credito d'imposta spetti per le spese sostenute a marzo 2020 con ciò facendo intendere che rileva il criterio di cassa (legato al pagamento) e non quello di competenza (legato al contratto) come invece, al contrario, sembrerebbe rilevare dal testo di legge, laddove parla di "canone di locazione relativo al mese di marzo 2020" senza far riferimento al pagamento.
Se criterio di cassa e di competenza coincidono, nel senso che il canone di locazione di marzo è stato pagato a marzo allora non vi sono problemi con l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta sulla cui maturazione non ci sono dubbi. Se invece il canone di marzo non è stato ancora pagato direi di procedere con la compensazione solo a seguito dell'avvenuto pagamento, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito, sperando che il MEF modifichi la propria interpretazione (sul sito è indicato che "le FAQ sono in costante aggiornamento") ovvero che l'Agenzia delle Entrate dia un'interpretazione differente e più aderente alla norma.
Ciao Natalia.