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credito di imposta riacquisto abitazione

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Utente
una persona ha acquistato una abitazione (prima casa) nel 2000, nel 2005 la vende e ne ricompra un'altra sempre prima casa usufruendo del credito di imposta per riacquisto abitazione.

non contento (gli piace di girare!!) nel 2010 vende quella prima casa per comprarne un' altra sempre prima casa, puo' riutilizzare il credito di imposta per riacquisto prima casa oppure sull ultimo acquisto dovra' pagare il 3% sul valore catastale senza sconti?

grazie.
 
Riferimento: credito di imposta riacquisto abitazione

Puo' vendere ed acquistare senza limiti, sempre usufruendo del credito d'imposta sul precedente acquisto, ovviamente sempre che ricorrano le condizioni per l'acquisto "prima casa".
 
Riferimento: credito di imposta riacquisto abitazione

altra novita', ho parlato con il notaio mi ha detto che non posso riutilizzarlo, mi sapreste dare i riferimenti normativi sulla possibilita' di riutilizzarlo?

grazie.
 
Riferimento: credito di imposta riacquisto abitazione

Art. 7 L. 448/1998.
Circolare Agenzia delle Entrate 19/E del 1/3/2001.

Circolare Agenzia delle Entrate 48 del 7/6/2002 punto 1.4 che ti copio-incollo:

"1.4. Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

D.
Con riferimento alla compilazione del rigo B9 del modello 730/2002 e
del rigo RB12 del modello Unico 2002-PF, relativi al "credito d'imposta per
il riacquisto della prima casa" previsto dall'art. 7 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, si chiede quale importo debba essere evidenziato in tali punti
in relazione alla seguente situazione.
Un contribuente ha acquistato nel 1999 la casa di abitazione
beneficiando delle agevolazioni per acquisto di abitazione principale
corrispondendo un importo pari a lire 3.660.000 a titolo di IVA. Nel 2000 ha
venduto l'immobile e riacquistato un'altra abitazione principale pagando un
importo pari a lire 5.000.000 a titolo di IVA. Pertanto, nel mod. 730/2001
ha inserito come "credito d'imposta per il riacquisto della prima casa" lire
3.660.000. Successivamente, nel 2001 ha venduto anche il nuovo immobile per
riacquistare ancora un'altra abitazione principale effettuando un versamento
pari a lire 6.000.000 a titolo di IVA. Si chiede se e' corretto indicare nel
rigo B9 del mod. 730/2002 o nel rigo RB12 del modello Unico 2002-PF
l'importo di lire 5.000.000.


R.
La circolare n. 19/E del 1 marzo 2001, al punto 1.4, prevede che
l'importo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa debba
essere commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA
corrisposta per il primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non possa
essere superiore all'imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione
al secondo acquisto; pertanto, il credito spettante ammonta al minore degli
importi dei tributi applicati.
Nel caso prospettato, quindi, essendo l'imposta versata in relazione
al primo acquisto, operato nel 2000, inferiore a quella corrisposta in
relazione al secondo, effettuato nel 2001, il contribuente dovra' indicare
nel rigo B9 del mod. 730/2002 oppure nel rigo RB12 del mod. Unico 2002-PF
l'importo relativo al primo acquisto agevolato, avvenuto nel 2000, che in
questo caso e' pari a lire 5.000.000.
Si ritiene, pertanto, corretto il comportamento prospettato non
rilevando, nel caso di specie, la circostanza per cui il contribuente abbia
piu' volte alienato e riacquistato l'abitazione principale.
 
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