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costi assicurazione autovettura

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Riferimento: costi assicurazione autovettura

Ciao Jo,
da quando, cioè, hai appreso da qualcuno che si pone anche la questione sulla presunzione di acquisto, che percorri questa strada come se una qualunque annotazione unilaterale in uno dei registri fiscali, non supportata da alcun atto che dimostri che i beni sono stati ricevuti in forza di un contratto di comodato, fosse risolutiva della questione.
E dici a me di studiare il decreto sulle presunzioni! Sei divertente!

a me sa che pure tu hai appreso da qualcuno che esiste tale dPR, ma quale registrazione unilaterale, la fa chi riceve il bene e chi lo consegna, entrambi..
uno vince la presunzione d'acquisto e l'altro di vendita.. sono poi solo 5 articoli, mica tantissimi sai.. ho letto anche io che c'è chi consiglia di registrarlo ma di contra c'è anche chi dice che non serve.. sono opinioni, è la tua quella giusta? registrare il comodato è uno dei mezzi per vincere la presunzione ma non il solo.. ricordi il registro beni in comodato? beni in conto lavorazione? acquisti vendite corrispettivi libro giornale?

quanto detto in passato mica lo nego, ma la risposta rimane quella alla domanda "devo registrare un comodato di beni mobili? devo apporre la data certa in posta spedendomelo?" no, niente di tutto questo..(scusa sai se son abituato in contabilità a caricarli nei conti ordine o sui registri)
te lo richiedo.. registri anche i DDT dei beni ricevuti in comodato? che differenza c'è tra un ddt e un contratto di comodato che dice io A consegno a te B il bene c in comodato? firmato e sottoscritto?

oh, non è che offendendo la gente sai riesci a far miglior figura?

saluti
 
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a me sa che pure tu hai appreso da qualcuno che esiste tale dPR, ma quale registrazione unilaterale, la fa chi riceve il bene e chi lo consegna, entrambi..
uno vince la presunzione d'acquisto e l'altro di vendita.. sono poi solo 5 articoli, mica tantissimi sai.. ho letto anche io che c'è chi consiglia di registrarlo ma di contra c'è anche chi dice che non serve.. sono opinioni, è la tua quella giusta? registrare il comodato è uno dei mezzi per vincere la presunzione ma non il solo.. ricordi il registro beni in comodato? beni in conto lavorazione? acquisti vendite corrispettivi libro giornale?

quanto detto in passato mica lo nego, ma la risposta rimane quella alla domanda "devo registrare un comodato di beni mobili? devo apporre la data certa in posta spedendomelo?" no, niente di tutto questo..(scusa sai se son abituato in contabilità a caricarli nei conti ordine o sui registri)
te lo richiedo.. registri anche i DDT dei beni ricevuti in comodato? che differenza c'è tra un ddt e un contratto di comodato che dice io A consegno a te B il bene c in comodato? firmato e sottoscritto?

oh, non è che offendendo la gente sai riesci a far miglior figura?

saluti


No, io non l'ho appreso ora, io lo conosco da quando la gente vuole "snellire" il magazzino.
Ho notato che ti sei abituato, ma da quando in qua?, in contabilità a caricarli nei conti d'ordine o sui registri.
Io T'informo, ulteriormente e basta più, che le spese, per essere deducibili dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo, devono essere:
a) inerenti
b) sostenute e poste a carico del comodatario
Questa ulteriore precisazione mi sembra che per te si renda alquanto necessaria.
Ora, se per te è possibile dedurle senza alcuna specificazione se le spese relative e quali spese (soprattutto quelle straordinarie) sono a carico del comodatario, fallo pure!
Io preferisco stipulare un regolare contratto di comodato e registrarlo oppure fare qualche fila all'ufficio postale...
Ma tu non ti consulti mai con chi ne sa più di te?
Ciao, ora vado a divertirmi un po', credo di averne diritto anch'io!
 
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No, io non l'ho appreso ora, io lo conosco da quando la gente vuole "snellire" il magazzino.
Ho notato che ti sei abituato, ma da quando in qua?, in contabilità a caricarli nei conti d'ordine o sui registri.
Io T'informo, ulteriormente e basta più, che le spese, per essere deducibili dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo, devono essere:
a) inerenti
b) sostenute e poste a carico del comodatario
Questa ulteriore precisazione mi sembra che per te si renda alquanto necessaria.
Ora, se per te è possibile dedurle senza alcuna specificazione se le spese relative e quali spese (soprattutto quelle straordinarie) sono a carico del comodatario, fallo pure!
Io preferisco stipulare un regolare contratto di comodato e registrarlo oppure fare qualche fila all'ufficio postale...
Ma tu non ti consulti mai con chi ne sa più di te?
Ciao, ora vado a divertirmi un po', credo di averne diritto anch'io!

Parmi tu ti stia arrampicando sugli specchi..
parmi tu non abbia risposto alle precedenti domande
parmi che dalle tue parti tutti i DDT e i contratti di comodato delle macchine del bar, per esempio, siano spediti o registrati..
parmi che se non lo sono tu, ne deduco, non detrai ne l'acquisto del caffè ne le riparazioni ordinarie ne l'energia elettrica (Che fai, una sorta di prorata per calcolare quanto consuma detta macchina?)
parmi insomma che per te l'inerenza sia data dal francobollo o registrazione..
strano perchè in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie si applica il codice civile e per le straordinarie, in assenza di pattuizione scritta che le ponga a carico del comodatario, siano a carico del proprietario.
Indi le spese ordinarie sono a carico pacificamente del comodatario che si rifà al codice civile (che non ho scritto io).
Si che mi consulto ma caro mio se ritengo che chi crede di saperne piu di me si sbaglia (e fa fatica a riconoscerlo) e non riesce a portare a sostegno della propria tesi nulla di concreto beh..
La presunzione di cessione è dura da vincere FiscoOggi

"a tassatività della norma può essere vinta con l'allegazione di un rapporto non implicante il trasferimento della proprietà, solo con la dimostrazione di quel determinato rapporto tramite le specifiche prove documentali contemplate nello stesse articolo (libro giornale o altro libro tenuto a norma del Codice civile, o apposito registro tenuto in conformità dell'articolo 39 dello stesso Dpr n. 633/1972, oppure altro documento conservato a norma dello stesso articolo - cfr Cassazione, 18 marzo 2002, n. 3929; nello stesso senso, 9 maggio 2003, n. 7121, 13 luglio 1995, n. 7657).

La Corte, quindi, non fa altro che prendere atto del dettato normativo di cui all’articolo 2727 del Codice civile, che qualifica come “presunzione” l'operazione logico-intuitiva con cui dalla conoscenza di un fatto noto si deduce la prova di un fatto non noto, norma che però non indica – in via di principio – come debba essere provato.
Nel caso specifico, però, siamo in presenza di una presunzione juris tantum, neutralizzabile solo attraverso gli specifici mezzi di prova indicati dal legislatore, senza che possano trovare spazio prove e metodi diversi, atteso che il legislatore fiscale ha riempito il principio astratto di cui al citato articolo 2727 del Codice civile."

Ps: non solo li indico in contabilità, ma anche negli studi di settore..

Piu che divertiti spero che ti rilassi, passa una buona serata
 
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