Riferimento: copertura perdite srl
Il Principio Contabile 28, al paragrafo B)1, stabilisce che la conversione del
versamento a titolo di finanziamento in capitale di rischio, può essere attuata solo previa rinuncia al diritto di restituzione di ciascun socio (art. 1236 c.c. Dichiarazione di remissione del Debito); perciò il verbale assembleare deve rispettare tali specifiche (nel rispetto dei diritti patrimoniali di ogni socio). Il P.C. 28 precisa che “ha così natura di riserva di capitale quella che viene ad essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci, sia per partecipazione alla copertura della perdita, sia per futuri aumenti di capitale”.
Occorre rilevare la possibilità di “convertire” tali versamenti in finanziamenti di capitale di rischio, situazione peraltro ipotizzabile in presenza di aumenti gratuiti di capitale o a causa di perdite rilevanti. La procedura richiede che, per la copertura delle perdite, venga esplicitamente espressa la volontà dei soci alla conversione con delibera in sede di Assemblea Ordinaria, mentre occorre l’Assemblea Straordinaria per gli aumenti di capitale sociale.