lella
Utente
...che ne pensate sul fatto che alcuni commercialisti consigliano
ai clienti con perdite notevoli , di appianarle , trasferendo i finanziamenti
dei soci in sopravvenienze attive ?
e il principio contabile n.28 ....non enuncia chiaramente che :
Rinuncia dei soci a finanziamenti o crediti verso la società
Ex art. 55.4 (ora 88.4) non si considera sopravvenienza attiva la rinuncia da parte dei soci a crediti di qualsiasi natura (derivanti da finanziamenti, cessioni di beni o prestazioni di servizi). La rinuncia è riconducibile ad apporto di capitale e andrà ad incrementare il patrimonio netto della società nella voce VII Altre riserve. Per la partecipante si incrementa il costo della partecipazione.
La rinuncia al credito
Dal punto di vista civilistico la rinuncia al credito assume la denominazione di REMISSIONE DEL DEBITO. L’art. 1236 del Codice Civile disciplina questo atto affermando che “ La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando e’ comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare”.
LA RINUNCIA AL CREDITO VANTATO DAL SOCIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’.
Una particolare disciplina fiscale e’ prevista nel caso in cui la rinuncia al credito sia posta in essere da parte del socio nei confronti della società partecipata.
L’art. 55 del tuir tratta in generale del regime fiscale delle sopravvenienze attive. A tal proposito il quarto comma individua le fattispecie non considerate sopravvenienze attive, annoverando fra queste i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società in nome collettivo o in accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti.
In virtù del rinvio operato dall’art. 95, tuir tale disposizione vale anche per le società di capitali e gli enti equiparati.
Nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con D.L. n. 557 del 30/12/1993, l’art. 55 limitava l’ambito oggettivo della norma alle sole rinunce dei soci ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti, per cui la rinuncia a un credito di natura commerciale da parte del socio, doveva considerarsi sopravvenienza attiva tassabile per la società.
Nel testo attuale e’ stata soppressa l’espressione ‘ derivanti da precedenti finanziamenti’ , cosi’ risolvendo l’incongruenza che si era venuta a creare a causa della diversa natura del credito oggetto della rinuncia del socio.
In relazione alla nuova normativa, il Ministero delle Finanze con Circ. Min. del 27/5/1994 n. 73/E, ha evidenziato come tutti i crediti ai quali il socio rinuncia ( siano essi derivanti da precedenti finanziamenti o da rapporti commerciali), vanno portati ad aumento del costo della partecipazione ai sensi dell’art. 61 comma 5 tuir e che per la società partecipata la rinuncia non costituisce sopravvenienza attiva cosi’ come dispone l’art. 55, comma 4, ma una posta di patrimonio.
non vi sembra una mossa alquanto azzardata il tutto...prevedendo così
una NON perdita del bilancio e una non tassabilità della sopravvenienza
visto che siamo pari pari alla perdita ? ? ?![Confused :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
ai clienti con perdite notevoli , di appianarle , trasferendo i finanziamenti
dei soci in sopravvenienze attive ?
e il principio contabile n.28 ....non enuncia chiaramente che :
Rinuncia dei soci a finanziamenti o crediti verso la società
Ex art. 55.4 (ora 88.4) non si considera sopravvenienza attiva la rinuncia da parte dei soci a crediti di qualsiasi natura (derivanti da finanziamenti, cessioni di beni o prestazioni di servizi). La rinuncia è riconducibile ad apporto di capitale e andrà ad incrementare il patrimonio netto della società nella voce VII Altre riserve. Per la partecipante si incrementa il costo della partecipazione.
La rinuncia al credito
Dal punto di vista civilistico la rinuncia al credito assume la denominazione di REMISSIONE DEL DEBITO. L’art. 1236 del Codice Civile disciplina questo atto affermando che “ La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando e’ comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare”.
LA RINUNCIA AL CREDITO VANTATO DAL SOCIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’.
Una particolare disciplina fiscale e’ prevista nel caso in cui la rinuncia al credito sia posta in essere da parte del socio nei confronti della società partecipata.
L’art. 55 del tuir tratta in generale del regime fiscale delle sopravvenienze attive. A tal proposito il quarto comma individua le fattispecie non considerate sopravvenienze attive, annoverando fra queste i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società in nome collettivo o in accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti.
In virtù del rinvio operato dall’art. 95, tuir tale disposizione vale anche per le società di capitali e gli enti equiparati.
Nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con D.L. n. 557 del 30/12/1993, l’art. 55 limitava l’ambito oggettivo della norma alle sole rinunce dei soci ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti, per cui la rinuncia a un credito di natura commerciale da parte del socio, doveva considerarsi sopravvenienza attiva tassabile per la società.
Nel testo attuale e’ stata soppressa l’espressione ‘ derivanti da precedenti finanziamenti’ , cosi’ risolvendo l’incongruenza che si era venuta a creare a causa della diversa natura del credito oggetto della rinuncia del socio.
In relazione alla nuova normativa, il Ministero delle Finanze con Circ. Min. del 27/5/1994 n. 73/E, ha evidenziato come tutti i crediti ai quali il socio rinuncia ( siano essi derivanti da precedenti finanziamenti o da rapporti commerciali), vanno portati ad aumento del costo della partecipazione ai sensi dell’art. 61 comma 5 tuir e che per la società partecipata la rinuncia non costituisce sopravvenienza attiva cosi’ come dispone l’art. 55, comma 4, ma una posta di patrimonio.
non vi sembra una mossa alquanto azzardata il tutto...prevedendo così
una NON perdita del bilancio e una non tassabilità della sopravvenienza
visto che siamo pari pari alla perdita ? ? ?