L'utilizzo delle forme previste dalla legge per la notificazione del ricorso tende a rendere conoscibile con certezza la data di proposizione dello stesso. Infatti, all'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare in commissione la ricevuta dell'avvenuta spedizione o notifica, proprio al fine di provare la tempestività del ricorso. Dubito che la CTP ritenga fornita la prova di tale tempestività mediante l'ostensione della ricevuta del corriere privato... insomma, con ogni probabilità il ricorso verrà dichiarato inamissibile.
Colgo l'occasione per porre un ulteriore argomento:
- propongo ricorso avverso un atto accertativo,
- il 01/03/2008 mi viene notificata la cartella relativa al medesimo atto
- il 01/04/2008 (ovvero dopo 30 giorni dalla notifica della cartella) propongo istanza di sospensione.
- la sospensione viene concessa
- il 01/10/2008 viene depositata la sentenza sfavorevole contro il ricorso.
Secondo voi, considerato che la cartella è rimasta "sospesa" fino al 01/10/2008, ho buon gioco a proporre ricorso contro vizi propri della cartella entro il 01/11/2008, utilizzando i 30 giorni che non ho utilizzato quando ho chiesto la sospensione? In altri termini, la sospensione della riscossione equivale anche a sospensione dei termini per proporre ricorso contro la cartella?