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Convivenza, dichiarazione dei redditi e esenzioni ticket

Buongiorno a tutti, io ed una mia amica stiamo pensando che per ragioni di opportunità potremmo condividere il mio appartamento (ne sono il proprietario unico): al momento io ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato qui a Genova (dove risiedo e dove si trova l'appartamento che intendiamo condividere) e lei ne avrà presto uno.
Ciò che vorrei chiedere è se, spostando lei la residenza nel mio appartamento (attualmente lei risulta residente in altro comune), possiamo mantenere dichiarazioni dei redditi distinte (in altre parole evitare il cumulo dei redditi) e se parimenti lei potrebbe continuare a godere delle esenzioni del ticket (ovviamente nel caso in cui il suo reddito personale risultasse tale da consentirle l'esenzione secondo i requisiti di legge).
Inoltre vorrei chiedere se le cose sarebbero diverse se invece che semplici amici fossimo fidanzati (c'è simpatia, e le cose potrebbero cambiare in futuro..).

Grazie a tutti.
 
La condivisione dell'appartamento rimane un fatto privato senza effetti sulla dichiarazione dei redditi. La dichiarazione congiunta è una facoltà che riguarda le persone sposate.
 
La condivisione dell'appartamento rimane un fatto privato senza effetti sulla dichiarazione dei redditi. La dichiarazione congiunta è una facoltà che riguarda le persone sposate.

Grazie della risposta Guido, quindi la nostra convivenza, che sia essa di natura affettiva (coppia di fatto) od opportunistica (lavoro nella stessa città e riduzione delle spese) non porta al cumulo dei redditi ne impatta sulle esenzioni che individualmente si possono avere.

Ho letto in giro per il web che all'atto della richiesta dello spostamento della residenza occorre dichiarare (previo atto di notorietà o autocertificazione sostitutiva) che la convivenza NON è dettata da vincoli affettivi, pena l'iscrizione nello stesso stato di famiglia e cumulo (così c'era scritto nel post che ho letto)...vi risulta?
 
Effettivamente le persone conviventi legate da "vincoli affettivi" costituiscono una medesima "famiglia anagrafica" ex art. 4 e 5 dpr 322/1989 con effetti anche ai fini ISE/ISEE.
 
Effettivamente le persone conviventi legate da "vincoli affettivi" costituiscono una medesima "famiglia anagrafica" ex art. 4 e 5 dpr 322/1989 con effetti anche ai fini ISE/ISEE.

cercando ulteriormente ho trovato che ai fini ISEE (per esempio per esenzioni ticket) si considera il nucleo familiare fiscale e non quello anagrafico, quindi pare che due persone che convivano sotto lo stesso tetto aventi reddito proprio costituiscano nucleo fiscale a se (in altre parole non cumulerebbero e manterrebbero le loro esenzioni), ma per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi ancora non mi è chiaro... :(
 
Mi inserisco in questa discussione, per allargare il discorso sulle detrazioni fiscali per persone a carico e di conseguenza al possesso delle condizioni per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (sarò prolisso, ma la legge parla così; scusate).
Premesso che una persona è esente per età -65 anni- e per reddito, se è appena sotto il famoso limite di E 36.151,98.
La stessa persona, con reddito appena sopra questo benedetto limite, allora diventa ricco e DEVE pagare tickets sanitari e farmaceutici, anche se il suo nucleo familiare è composto da più persone.
Ma Vi sembra che sia una cosa logica? equa, costituzionale, ecc. ecc. ?
C'è nessuno che legga questo forum, che possa in qualche modo far saper ai ns. Politici e a qualche Dirigente delle Finanze, che questa norma è altamente ingiusta e vessatoria? Cosi vengono discriminati tutti quelli che ancora credono nel valore della famiglia e nella onestà fiscale, mentre quelli che fanno i furbi (magari legalmente) traggono beneficio da queste norme assurde e mal formulate.
Non sarebbe più giusto e equo applicare la formula del reddito familiare diviso per il numero dei componenti la famiglia? Ad ogni elezione questo discorso viene tirato fuori, timidamente da qualche politico, con la "p" minuscola, ma poi tutto finisce in vacche.
Vale l'escamotage di prendere residenze diverse tra due coniugi? O il Fisco e gli amministratori delle ASL non sanno che pesci pigliare e chiudono un occhio per questi casi? So che qualcuno ( tanti) lo fa già.

Gradire conoscere le opinioni di persone che sanno qualcosa più di me.
Grazie a tutti.
Piero L.
 
Purtroppo Piero non so cosa risponderti....viviamo in Italia, la situazione della gente comune la conosciamo tutti...io non ho alcun "aggancio" politico e quindi non ho modo di portare avanti la tua richiesta: per ora il mio problema è come fare ad intraprendere una relazione di coinquilinaggio senza cumulare con una semplice amica... :)
 
Buongiorno a tutti, mi riallaccio a questa vecchia discussione per chiedervi quanto segue :
Io risiedo con mia madre e sorella, però sono sposato con figlio e mia moglie e figlio risiedono in altro indirizzo. Mia sorella purtroppo disoccupata da tempo, ha ricevuto in questi giorni dalla ASL la richiesta di pagamento del Ticket sanitario per gli anni 2011-2012 dicendo che non aveva diritto alla esenzione. Lei era disoccupata in quei periodi, però per esigenze fiscali, io lo messa a carico dato che conviviamo nella stessa residenza. Non vorrei che per questo fatto che la ASL contesta la non esenzione a mia sorella, se aggiungono il mio reddito, si supera il limite di circa 8250 € che dice la legge. Ora io mi chiedo, ma anche se messa a carico, io non appartengo al nucleo di mia sorella e madre, ma ho una mia famiglia con moglie e figlio e dove noi non abbiamo mai chiesto nessuna esenzione ticket perchè i due redditi non c'è lo permettevano. Qualcuno sa dirmi se è così o no ? Io vorrei fare il ricorso x mia sorella, producendo i certificati di disoccupazione di quei anni come hanno scritto nella loro lettera. Grazie per le risposte.
 
Per fruire dell'esenzione come disoccupato, deve:

- essere iscrittao negli elenchi del Centro per l'impiego all'atto della prescrizione delle prestazioni
- aver confermato la propria disponibilità al lavoro per gli anno 2011 e 2012 presso il Centro per l'impiego,
- appartenere ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a Euro 8.263,31

Se tutti e tre i punti sono esauditi allora puoi fare ricorso
 
Salve... vorrei porvi una domanda!!da poco convivo con il mio ragazzo.. lui ha un regolare contratto... io sono regolarmente iscritta come disoccupata.. volevo sapere se ho diritto all esenzione del ticket sanitario..grazie
 
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