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Convenzioni internazionali o Credito d'imposta

rommedal

Utente
Buongiorno ragazzi sono nuovo di questo bellissimo forum. Avrei un dubbio circa le convenzioni internazionali sulla doppia imposizione. Per le persone fisiche che vogliono evitare la doppia tassazione dei propri redditi conseguiti all'estero, cosa si applica la convenzione oppure il sistema del credito d'imposta? In base a quest'ultimo il credito d'imposta spetterebbe fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite nei precedenti periodi d'imposta (tale metodo potrebbe a seconda dei casi in parte generare anche una doppia imposizione). In base alla convenzione invece la doppia imposizione sarebbe evitata...insomma aiutatemi a capire.
Grazie :confused:
 
Riferimento: Convenzioni internazionali o Credito d'imposta

se c'è una convenzione prevale sulla regola generale, e pertanto va applicata.
Quindi nel tuo caso applica la convenzione.
 
Riferimento: Convenzioni internazionali o Credito d'imposta

Buongiorno ragazzi sono nuovo di questo bellissimo forum. Avrei un dubbio circa le convenzioni internazionali sulla doppia imposizione. Per le persone fisiche che vogliono evitare la doppia tassazione dei propri redditi conseguiti all'estero, cosa si applica la convenzione oppure il sistema del credito d'imposta? In base a quest'ultimo il credito d'imposta spetterebbe fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite nei precedenti periodi d'imposta (tale metodo potrebbe a seconda dei casi in parte generare anche una doppia imposizione). In base alla convenzione invece la doppia imposizione sarebbe evitata...insomma aiutatemi a capire.
Grazie :confused:

Il meccanismo del credito d'imposta è solo uno dei modi per evitare la doppia imposizione di uno stesso tipo di reddito.
Ciascuna convenzione stabilisce come evitare la doppia imposizione e non è detto che ciò avvenga solo tramite il meccanismo del credito d'imposta.
Generalmente tale meccanismo è previsto quando la convenzione prevede che lo stesso reddito sia tassato in entrambi i paesi (paese di residenza del contribuente e paese in cui il contribuente produce il reddito), ciò non toglie che la convenzione possa prevedere un diverso modo di evitare la doppia imposizione, ad es. tassando il reddito solo nel paese di residenza ovvero solo nel paese in cui il reddito viene prodotto: insomma dipende dagli accordi presi tra gli Stati contraenti.
Laddove la convenzione prevede che la doppia imposizione venga evitata tramite l'applicazione del credito d'imposta nel momento in cui si dichiara il reddito in Italia si applica l'art. 165 del TUIR: in pratica il credito spettante non è pari alle imposte pagate all'estero ma è pari alla quota di imposta così come da te indicato.
Buon lavoro.
 
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