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Controllo Agenzia dell'Entrate

tedesco82

Utente
Buonasera a tutti, è la prima volta che scrivo perciò chiedo scua anticipatamente per un eventuale errore nella scelta del topic dove scrivere questo messaggio.

La mia richiesta di informazioni riguarda un controllo dell'Agenzia dell'Entrate.
All'inizio della scorsa estate la banca dove avevo stipulato il mutuo per la casa mi ha mandato diverse comunicazioni nelle quali vi era scritto che l'Agenzia dell'Entrate chiedeva copia dei conti e dei relativi movimenti bancari intercossi nei 2 anni precedenti all'acquisto della casa e per tutto l'anno successivo.
Chiedendo lumi su questo tipo di controllo mi hanno risposto che era un controllo avvenuto per prima battuta sul costruttore del condomio e di riflesso su alcuni condomini che avevano stipulato un mutuo con agevolazione prima casa e che nel rogito avevano un valore differente rispetto a quanto chiesto in banca. Essendo purtroppo questo il mio caso, avvenuto su consiglio del costruttore stesso essendosi poi intescato un assegno in nero e per colpa della mia completa ignoranza di allora su questi temi, e data la mia preoccupazione mi sono comunque sentito tranquillizzare dall'Agenzia dell'Entrate che avrebbe potuto contestare il fatto solo entro i primi tre anni dalla stipulazione del rogito. Essendo quindi passati i termini non dovrei più stare impensiero?
E poi un mese dopo la scadenza dei tre anni ho rifinanziato il mutuo con un'altro istituito bancario, dovrei aspettarmi controlli anche in questo caso?


Grazie per la risposta
 
Riferimento: Controllo Agenzia dell'Entrate

Ai sensi dell'art. 76, comma 1-bis, del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131: "L'avviso unico di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale".
 
Riferimento: Controllo Agenzia dell'Entrate

Ai sensi dell'art. 76, comma 1-bis, del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131: "L'avviso unico di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale".

Quindi questo cosa vuole dire? Ti riferisci dal momento del rogito?
 
Riferimento: Controllo Agenzia dell'Entrate

Ho riletto meglio il tuo post iniziale, che non era propriamente chiaro e posso dirti quanto segue.

In effetti, tu avresti occultato parte del corrispettivo per la compravendita della casa, pagandone una parte "in nero" al costruttore.

Tuttavia, un assegno non è mai una corrispettivo "in nero", in quanto tracciabile e facilmente correlabile alla trattativa in questione.

In questo caso, ovvero per la mendacità delle dichiarazioni rilasciate nell'atto di acquisto, il termine di decadenza dell'azione dell'Amministrazione Finanziaria è triennale e decorre dalla data di registrazione dell'atto (R.M. 17/11/1994 n. 8-433).

La decadenza consiste nella perdita da parte di un soggetto (Agenzia delle Entrate) della facoltà di esercitare un diritto a causa del mancato compimento di un atto entro i termini previsti dalla legge.

Naturalmente, il termine di decadenza riguarda l'azione di accertamento e la notifica del relativo avviso.

Essendo, pertanto, trascorsi tre anni dalla vendita, non devi preoccuparti di alcunchè, fatta eccezione per le altre disposizioni di legge previste per le agevolazioni prima casa (trasferimento residenza, alienazione infraquinquennale, etc...).

In merito alla rinegoziazione del contratto di mutuo, essa incide sul fattore detraibilità degli interessi passivi in sede di dichiarazione dei redditi, ma non nel caso da te prospettato.
 
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