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Contributi integrativi e deduzione

Riferimento: Contributi integrativi e deduzione

Qua non si parla del contributo integrativo inserito in fattura e non corrisposto dal cliente; ma di contributo integrativo che non è stato fatturato perché il volume d'affari non ha raggiunto l'entità necessaria per raggiungere il minimo.

La cassa degli avvocati prevede:

un importo minimo risultante dall’applicazione
della percentuale ad un volume d’affari
pari a quindici volte il contributo minimo
di cui all’articolo 10, secondo comma, dovuto
per l’anno stesso


Se nell'anno non viene raggiunto il volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo art.10, si sarà versato un contributo superiore a quello fatturato.
La differenza tra il minimo ed il fatturato è la parte che costuisce onere deducibile insieme al contributo soggettivo perché diventa una parte obbligatoria di contributo.
 
Riferimento: Contributi integrativi e deduzione

Rick la penso esattamente come te.
Hai esperienza diretta, nel senso: ti è capitato di aver dovuto combattere con l'ADE per fargli capire che il contributo integrativo minimo non versato dal cliente è deducibile?
 
Riferimento: Contributi integrativi e deduzione

Non ho esperienza diretta ma se avrò accertamenti in tal senso lotterò strenuamente.
 
Riferimento: Contributi integrativi e deduzione

nel quadro CM in che rigo si devonmo mettere questi contributi integrativi minimi non percepiti dal cliente
CM7 oppure CM5?
Io fino a quelche miniuto fa pensavo sicuramente di inserili in CM7 ma ora ho il dubbio che sia più corretto inserirli in CM5
 
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