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contributi inps arretrati

Buonasera.
Ho lavorato fino a maggio 2010 presso il Ministero della salute con un
contratto co.co.co.
Una settimana fa mi è arrivata una raccomandata dal Ministero che mi
comunica che hanno fatto male i conti, pagando il 24% all'Inps anziché il
26,72%, e mi chiedono di fare un bonifico per integrare la differenza
dovuta dal lavoratore.
Lo possono fare?
Sul sito dell'Inps è scritto:
"Il datore di lavoro è l’unico soggetto tenuto al versamento della
contribuzione dovuta.
Una parte dei contributi è a carico dei lavoratori. Il datore di lavoro
(che è tenuto a versare i contributi sia per la parte a suo carico che per
quella a carico del lavoratore) recupera la quota del lavoratore in sede
di calcolo delle retribuzioni mensili prelevandola direttamente dalla
busta paga (rivalsa). Il datore di lavoro può esercitare il diritto di
rivalsa della quota a carico del lavoratore esclusivamente al termine del
periodo di paga corrente.

Non è ammessa la rivalsa per contributi arretrati, salvo che si tratti di
arretrati dovuti per contratto o per legge.

Ad esempio, il datore di lavoro che deve versare contributi arretrati per
un lavoratore in nero, sia a seguito di accertamento ispettivo che di
regolarizzazione spontanea, deve accollarsi tutto il debito contributivo e
non può trattenere al dipendente la quota di contributi a suo carico".

Quel "salvo che si tratti di arretrati dovuti per contratto o per legge"
che vuol dire? Devono essere gli arretrati per legge o i contributi?
Mi sapete dare un riferimento normativo dove è scritta questa cosa?
Grazie
Emanuela
 
Riferimento: contributi inps arretrati

Buongiorno

Nel contratto co. co. co. sottoscritto con la p.a. l'inps dovuta è a carico del datore di lavoro per i 2/3 e a carico invece del lavoratore per il restante 1/3.
In questo caso l'amministrazione ha errato aliquota e le ha erogato una retribuzione maggiore, decurtandogli dal compenso mensile una minore imposta dovuta a titolo di inps.
Gli arretrati dovuti dal contratto o per legge di cui lei riferisce sono proprio questi, poiché è la stessa legge stessa istitutiva dei co.co.co. che li prevede.
In particolare le segnalo la circolare del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cordialmente
 
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