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contribuenti minimi

luigi1

Utente
Buongiorno, un architetto, che vorrebbe cambiare regime avendone i requisiti, nelle emissioni delle sue fatture non dovra' indicare l'IVA, ma applicare la rit. di aconto? e quali titolo per la non applicazione IVA? grazie a tutti.
 
Riferimento: contribuenti minimi

La circolare n. 73/E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che la fattura emessa da un professionista dal 2008, non dovrà essere assoggettata ad Iva ma solo a ritenuta di acconto.
Nella fattura si dovrà annotare " Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008"
 
Riferimento: contribuenti minimi

Buongiorno,
in che punto della circolare 73/E è specificato che in fattura bisogna indicare la ritenuta d'acconto? Essendo il reddito assoggettato a imposta sostitutiva e non a Irfpef pensavo che le ritenute non fossero da indicare, come avviene per i redditi da art.13 legge 388/2000. Grazie
 
Riferimento: contribuenti minimi

Per la ritenuta di acconto ai minimi vds. il decreto attuativo del 02.01.08 all'art. 6. L'eventuale credito derivante dalla applicazione della ritenuta potra' essere normalmente portato in compensazione.
 
Riferimento: contribuenti minimi

Potresti per favore postare gli estremi del decreto di cui parli, non riesco a trovarlo in rete...

In questo modo mi pare di capire che tutti i contribuenti minimi senza altri redditi risultano a credito in sede di dichiarazione dei redditi poichè ognuno di loro porterà in deduzione dal reddito un po' di spese. Ho capito male?
 
Riferimento: contribuenti minimi

Potresti per favore postare gli estremi del decreto di cui parli, non riesco a trovarlo in rete...

In questo modo mi pare di capire che tutti i contribuenti minimi senza altri redditi risultano a credito in sede di dichiarazione dei redditi poichè ognuno di loro porterà in deduzione dal reddito un po' di spese. Ho capito male?

Il testo del decreto puoi trovarlo su "Il Sole 24 ore" del 04/01/2008.
Saluti.
 
Riferimento: contribuenti minimi

il testo del decreto del 02/01/2008 parla di utilizzo in compensazione del credito di imposta sostitutiva, ma non parla di richiesta di rimborso. In questo modo i professionisti iscritti a casse di previdenza diverse dall'inps si troveranno ad avere un credito di imposta non compensabile (a meno di avere altri redditi assoggettati a irpef) perchè non ci sono altre imposte da pagare. Dall'altra parte dovranno versare i contributi alla cassa per intero, visto che questi ultimi non si pagano con il modello F24. C'è allora davvero convenienza al forfettone?
 
Riferimento: contribuenti minimi

il testo del decreto del 02/01/2008 parla di utilizzo in compensazione del credito di imposta sostitutiva, ma non parla di richiesta di rimborso. In questo modo i professionisti iscritti a casse di previdenza diverse dall'inps si troveranno ad avere un credito di imposta non compensabile (a meno di avere altri redditi assoggettati a irpef) perchè non ci sono altre imposte da pagare. Dall'altra parte dovranno versare i contributi alla cassa per intero, visto che questi ultimi non si pagano con il modello F24. C'è allora davvero convenienza al forfettone?

Se chiudi la dichiarazione a credito va da sè che puoi chiedere il rimborso.
 
Riferimento: contribuenti minimi

Ci vorrebbe un chiarimento ufficiale in merito, visto che il decreto menziona solo la compensazione ma non il rimborso.
Saluti.

Ed è anche un chiarimento importante se si pensa che lo Stato incassa tutta l'imposta sostitutiva in acconto, ma buona parte di essa non è dovuta in relazione ai costi deducibili.
Ciao
 
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