COSTO DELLA MANODOPERA DA INDICARE IN FATTURA
Tutte le fatture emesse a partire dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del Dl 223/2006) relative a interventi che fruiscono della detrazione Irpef
devono contenere l’indicazione in fattura del costo della manodopera.
L’agenzia delle Entrate con
la circolare 28/E del 2006 ha precisato che ai casi di diniego dell’agevolazione elencati, tassativamente, nell’articolo 4 del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 (di attuazione dei benefici fiscali) — quali, ad esempio, l’esecuzione delle opere edilizie difformi da quelle oggetto di comunicazione o l'esecuzione dei pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste (bonifico bancario o postale) —
ne viene aggiunto un altro consistente nell’inosservanza dell'obbligo, a carico dell’impresa che esegue i lavori, di evidenziare in fattura, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata.
Il nuovo obbligo riguarda entrambe le agevolazioni previste dalla normativa consistenti: nella detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’Irpef per un importo percentuale delle spese sostenute fino a un massimo di spese di 48.000 euro, per interventi di recupero di immobili abitativi da parte delle persone fisiche; nell’analoga detrazione prevista per i soggetti che acquistano unità abitative comprese in fabbricati sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio. In questo caso, i lavori di ristrutturazione devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2006 e l’alienazione o assegnazione dell’immobile deve avvenire entro il 30 giugno 2007.
In assenza di ulteriori precisazioni in merito agli adempimenti da parte delle imprese esecutrici dei lavori che fruiscono dei benefici fiscali,
è evidente che in fattura è necessaria l’indicazione del costo del personale utilizzato nel cantiere. Si tratta della retribuzione lorda corrisposta a chi effettivamente esegue i lavori, corrispondente all’imponibile contributivo e fiscale. La misura infatti rientra tra quelle previste nel decreto per combattere il lavoro nero.
In sostanza, a tal fine il costo della manodopera da indicare separatamente in fattura rispetto al corrispettivo dell’appalto o della fornitura con posa d'opera è il costo per l’impresa esecutrice dei lavori e non del committente che fruisce della detrazione Irpef.
Quando c’è subappalto. In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’amministrazione finanziaria si ritiene che tale obbligo sussista anche nell’ipotesi in cui i lavori siano affidati dall’impresa appaltatrice in subappalto. In tal caso, nella fattura emessa dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore non sussiste l’obbligo di legge di indicare separatamente il costo della manodopera.
Tuttavia, poiché tale costo sostenuto o dall’impresa subappaltatrice rileva come costo della manodopera per l’esecuzione dell’intervento, è opportuno che, anche mediante comunicazione informale, l’impresa, subappaltatrice fornisca al suo committente (appaltatore dei lavori ) una dichiarazione sul costo della manodopera. Sarà poi l’impresa appaltatrice che indicherà nella fattura al committente privato il medesimo costo della manodopera effettivo per l’esecuzione dell’intervento.
Nell’ipotesi di pagamento relativo ad acconti per lavori ancora da eseguire, è consigliabile l’indicazione in fattura del costo della manodopera che sarà utilizzata (si tratta di indicazione forfetaria, salvo conguaglio delle fatture a saldo). In pratica, gli acconti si devono intendere relativi anche alla manodopera.
Con la recente
risoluzione n. 127/E del 5.6.2007 l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni in merito all'obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 35, comma 19, della L. 248/2006 (di conversione del cosiddetto «decreto Bersani»), per poter usufruire delle detrazioni fiscali del 36% sulle spese sostenute per lavori di ristrutturazione.
In particolare l'Agenzia ha ribadito che
anche il subappalto rientra tra le tipologie contrattuali interessate dall’obbligo di evidenziazione in fattura del costo della manodopera.
L'Agenzia infatti, con circolare 16 febbraio 2007, n. 11, punto n. 3.2, aveva già precisato che qualora la ditta incaricata dei lavori si avvalga, in tutto o in parte, delle prestazioni lavorative rese da un soggetto non dipendente che operi in forza di un contratto di opera o di un subappaltato, nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l’ammontare da questi ultimi comunicato.
Dal punto di vista temporale invece, tale obbligo, ai sensi dell’art. 35, comma 20 del D.L. 223/2006 (poi convertito nella L. 248/2006), sorge, però, in relazione alle spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (4 luglio 2006) e, per tale motivo, viene richiesto solo per le fatture emesse a decorrere da tale data.
Fonte:
Agenzia delle Entrate
Autore:
Rag. Luigia Lumia - Bologna -