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Contratto locazione a studenti universitari e cedolare secca 10%

Ho stipulato e registrato un contratto di locazione abitativo ad uno studente universitario. Non mi è chiaro però se le condizioni per l'applicazione dell'aliquota agevolata 10% si rifanno alla tipologia di contratto (art. 5 comma 3 della L. 431/1998) oppure sono vincolate all'importo del canone.
Dall'analisi dell'accordo locale per le locazioni a canone concordato depositato presso il Comune di competenza sommando tutte le varie componenti raggiungo un canone massimo applicabile (342,00 €) di poco inferiore a quello pattuito (350,00 €).
Quindi come lo tasso in sede di dichiarazione dei redditi? Al 10 o al 21%?
Grazie a chi vorrà rispondere


La questione rimane controversa.

Il comma 8 dell’articolo 1 del DM 16 gennaio 2017 si limita solo a dire:

“Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilita', da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.”

Sulla questione se - nei contratti non assistiti - sia necessaria, ai fini delle agevolazioni fiscali, la vidimazione da parte di una organizzazione firmataria dell’accordo, è stato investito il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (anche se la materia tributaria è di competenza non del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ma del Ministero dell’Economia e delle Finanze), il quale, in risposta a Confabitare, il 6 febbraio 2018 si è così espresso:

“(…) per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali. Ne consegue che in caso di accertamento da parte dell’Agenzia occorre esibire l’attestazione, che può essere data indifferentemente da una associazione dei proprietari piuttosto che di inquilini”.

che è come dire: non è obbligatoria, ma è vivamente consigliata in quanto, se ad esempio il Comune X vede che manca la vidimazione, può contestare l’accesso alle agevolazioni fiscali comunali.

Le modalità di attestazione dovranno essere determinate dagli accordi locali: pertanto, è il singolo accordo locale che regola in modo preciso la cosa.

E cosa prevede la nuova convenzione di Torino?

L’accordo di Torino, depositato il 28 dicembre 2017, prevede un’autocertificazione da parte delle parti contraenti (allegato 9 = certificazione di congruità) e l’intervento da parte delle associazioni firmatare per attestarne la congruità: al paragrafo “Certificazione dei parametri” dell’accordo stesso si legge che:

“le associazioni firmatarie del presente accordo bilateralmente potranno attestare la congruità del contratto, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali”.

L’attestazione bilaterale delle associazioni firmatarie è resa obbligatoria però:

“ove espressamente previsto nel capitolo “Ulteriori norme relative alla tabella valori minimi e massimi del canone di locazione (valide anche per i contratti per studenti).
 
Nel Comune di Torino, l'attestazione bilaterale diventa obbligatoria nel caso in cui si concordi una maggiorazione del canone pari al 5% per arredo nuovo (spesa minima 5000€ negli ultimi 5 anni) oppure pari al 10% per interventi di manutenzaione straordinaria interna all'alloggio o condominiale (spesa minima pari a 2 annualità del canone).
In entrambi i casi l'attestazione deve essere provata da documenti fiscali.

Altrimenti è sufficiente la certificazione di congruità fermata tra locatario e conduttore con esplicito riferimento al prezzo/mq, superficie in mq e zona di appartanenza.
 
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