E’ difficile potere dare una risposta esauriente e precisa sulla base delle informazioni offerte e senza conoscere la natura delle spese di cui si richiede il rimborso. Premesso che l’atteggiarsi dell’onerosità in una concessione gratuita in uso andrebbe attentamente indagata per verificare se il versamento (si suppone periodico) di una certa somma di denaro non configuri una controprestazione del godimento del bene (che postulerebbe un rapporto locativo), ma un mero rimborso di spese accessorie nell’ambito di un comodato modale, sarebbe necessario visionare l’atto in questione, anche in ordine alla corretta qualificazione dello stesso come comodato o come precario immobiliare, ad esempio oneroso.
In linea generale, qualora gli oneri posti a carico del supposto comodatario ovvero precarista riguardino il pagamento degli oneri di gestione condominiale (normalmente anticipati dal comodante all’amministrazione del condominio) ovvero delle utenze, tale rimborso spese (per fruire di una serie di servizi, per l’appunto accessori, rispetto al contratto di comodato) non concorre alla determinazione della base imponibile reddituale.