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Conto corrente bancario

AL FRED

Utente
Tizia e Caio sono sposati e senza figli.
Sono in comunione dei beni.

Hanno un conti corrente bancari cointestato (A) con 100.000 euro.

Inoltre Tizia ha un conto corrente bancario intestato solamente a lei (B) con 10.000 euro.

Tizia, sapendo che il marito ha pochissimi giorni di vita ed è ricoverato ... potrebbe riversare quasi tutto sul conto corrente B per evitare che i 100.000 euro vengano eridati in parte dai fratelli di Caio?

Basta che il versamento avvenga prima della morte di Caio?

I fratelli di Caio non hanno nessuna possibilità di tutelarsi?
 
Bella sta domanda.
Qui si va sul giuridico più che sul fiscale.
Bisognerebbe capire se i fratelli hanno già un'idea chiara del fatto che i 100 mila euro sono nelle disponibilità di Caio.
Perché se così fosse, immagino che la vertenza andrebbe a interessare il fatto che Caio, in fin di vita, difficilmente avrebbe potuto di sua spontanea ed autonoma iniziativa effettuare l'operazione bancaria, o che ne fosse a conoscenza, alla data riscontrabile nei movimenti del conto.
In sostanza, non penso sia così semplice.
Sarebbe una domanda da sottoporre d'urgenza a un legale...
 
I fratelli sospettano che Caio avesse un bel gruzzoletto in risparmi...

Possono in qualche modo fare una richiesta di accesso agli atti alla banca per verificare eventiali movimenti sospetti?

Qui:

http://www.diritto24.ilsole24ore.co...dati-bancari-de-cuius-095845.php?refresh_ce=1

leggo:

Non si sta parlando dunque di poter disporre delle somme presenti sul conto corrente del defunto, argomento articolato e dipendente da variabili quali l'unicità della titolarità del conto o la contitolarità, la firma congiunta o disgiunta sullo stesso, ma bensì della facoltà di richiedere alla banca uno storico di quanto è accaduto, della possibilità di avere notizia circa i rapporti tra de cuius e istituto di credito fino a dieci anni prima della morte deltitolare e del dovere gravante sulla banca stessa di fornire tali informazioni.

In merito l'articolo 119 del T.U.B. (Testo Unico Bancario – d.lgs. n.385 del 1 settembre 1993) afferma che "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione". A fronte di un'interpretazione eccessivamente letterale che le banche davano a tale disposizione rigettando le richieste della clientela troppo generiche o comunque non riguardanti una specifica e circostanziata operazione, la Cassazione si è più volte pronunciata censurando tali comportamenti (Cass. Sez. I n. 12093 del 27/9/2001, Cass. Sez. I n. 11004 del 12/5/2006), sottolineando che la normativa va interpretata in base al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e che quindi il cliente o chi per lui ha il diritto di ottenere tutta la documentazione di cui è interessato nel rispetto del solo limite temporale decennale.
 
Ultima modifica:
https://www.laleggepertutti.it/6021...to-di-avere-tutte-le-informazioni-dalla-banca

Per esempio: grazie all’accesso alla documentazione relativa al conto corrente è possibile scoprire l’acquisto di altri beni del defunto sconosciuti agli eredi oppure l’effettuazione di donazioni consistenti a favore di alcuni familiari.

Con riguardo a quest’ultimo caso, infatti, l’erede che ha ricevuto dal soggetto deceduto (gli avvocati lo chiamano “de cuius”), quando questi era ancora in vita, donazioni dirette o indirette, deve conferirle all’asse ereditario in modo che quest’ultimo venga equamente diviso anche fra gli altri coeredi in base alle rispettive quote [1].

Quanto sopra vale per tutti gli eredi o solamente in caso di legittima?

 
Non sono esperto di queste cose, ma fossi uno dei fratelli non avrei remore dal chiedere al Giudice, sempre ovviamente per mezzo di legale, di aprire un'istruttoria al fine di approfondire la situazione patrimoniale del povero Caio qualora avessi il fondato sospetto che parte del patrimonio sia stato distratto dal computo dell'asse ereditario.
Spero che qualcuno più esperto possa darti una risposta più articolata, ma senz'altro la prima cosa da fare è sentire un avvocato, indipendentemente da quanto potranno risponderti in questo forum.
Tienici aggiornati sulla vicenda di Tizio è Caio...
 
Non avendo figli, un terzo dei beni andrebbe ai fratelli di Caio.

Il fatto che Tizia li abbia spostati il marito ha pochissimi giorni di vita ed è ricoverato ... non concretizza un'elusione per sottrarre parte dei beni ai fratelli di Caio?

https://www.laleggepertutti.it/6021...to-di-avere-tutte-le-informazioni-dalla-banca

Per esempio: grazie all’accesso alla documentazione relativa al conto corrente è possibile scoprire l’acquisto di altri beni del defunto sconosciuti agli eredi oppure l’effettuazione di donazioni consistenti a favore di alcuni familiari.

Con riguardo a quest’ultimo caso, infatti, l’erede che ha ricevuto dal soggetto deceduto (gli avvocati lo chiamano “de cuius”), quando questi era ancora in vita, donazioni dirette o indirette, deve conferirle all’asse ereditario in modo che quest’ultimo venga equamente diviso anche fra gli altri coeredi in base alle rispettive quote [1].

Vale per tutti gli eredi o solamente per i titolari di legittima?

Grazie!
 
Senza testamento, in mancanza di figli e genitori, al coniuge spettano i 2/3 mentre agli altri parenti (fratelli) 1/3.
Probabilmente fare il testamento è troppo tardi.... Se c'è solo il c/c il 50% si presume del cointestatario e pertanto agli altri parenti spetterebbe 1/3 del 50% e quindi 16.666,67 euro.
 
L’accesso e la gestione del conto corrente dopo la morte del titolare
La Cassazione del 3.6.2014 n. 12385 ha stabilito che la facoltà di agire disgiuntamente sul conto corrente sopravvive alla morte di uno dei contitolari, quindi, gli altri contitolari hanno il diritto di chiedere, anche dopo la morte di uno di essi, l’intero saldo del conto e l’adempimento della banca libera la stessa verso gli eredi dell’altro contitolare.

http://www.fanpage.it/l-accesso-e-la-gestione-del-conto-corrente-dopo-la-morte-del-titolare/
 
La richiesta di accesso agli atti alla Banca o all'Ufficio postale, può essere fatta tramite raccomandata allegando dichiarazioni sostitutive e fotocopia del documento d'identità del richiedente?

Io direi di SI... ma il Direttore di un ufficio postale sostiene che l'interessato deve necesariamentre recarsi di persona.

A mio avviso NON è vero:

Infatti il DPR 445/2000

http://www.altalex.com/documents/co...sto-unico-sulla-documentazione-amministrativa

si applica:

Articolo 2 (L)
Oggetto


1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono.

E l'Ufficio postale è un pubblico servizio:

http://www.altalex.com/documents/ne...l-impiegato-e-incaricato-di-pubblico-servizio

Per il pagamento di quanto dovuto per il rilascio delle copie, è infatti possibile per il richiedente versare la somma secondo le modalità indicate o facendo andare all'Ufficio postale una persona delegata al pagamento e al ritiro dei documenti; concordate?

Grazie
 
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