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congedo straordinario art.42 legge 151-01

Ciao Giulio, precisiamo:

se la richiesta del congedo straordinario è avanzata quando il lavoratore si trova già collocato in cassa a zero ore, non può usufruire;

qualora il lavoratore ha effettuato la richiesta del congedo straordinario precedentemente alla messa in cassa integrazione a zero ore, rimane fermo il diritto al congedo straordinario con la corresponsione della indennità prevista dall'art.42.

Ti propongo la nota Inps di chiarimenti:

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Messaggio del 25 novembre 2009, n. 27168




Oggetto: congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 in corso di CIG.
Sono pervenute a questa Direzione Centrale le seguenti richieste di chiarimenti circa la :
1) possibilità di fruire, durante un periodo di sospensione totale dell'attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali, del congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001;
2) retribuzione di riferimento per calcolare la relativa indennità nei casi di congedo straordinario, nelle seguenti ipotesi:
a. sospensione parziale dell'attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali (CIG ad orario ridotto);
b. sospensione totale dell'attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali;
c. periodi di riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione a seguito di sottoscrizione di contratti di solidarietà ex art. 1, L. n. 863/1984;
d. periodi di riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione sulla base di contratti di solidarietà stipulati ex art. 5, comma 5, della L. n. 263/1993.
Sull'argomento il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, espressamente richiesto da questa Direzione, con interpello n. 70 del 12.10.2009, ha fornito i criteri applicativi di seguito enunciati.
1) Dal quadro normativo di riferimento si evince che lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del richiedente il congedo straordinario, costituisce presupposto indefettibile per la fruizione del beneficio, in quanto la sospensione totale del rapporto di lavoro - come nel caso di CIG a 0 ore - consente già di adempiere alle funzioni di cura e di assistenza.
Pertanto, in caso di sospensione totale del rapporto di lavoro, non può essere avanzata alcuna richiesta di congedo straordinario.
Diversa è l'ipotesi in cui la domanda di congedo straordinario sia presentata prima che l'azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG, sia ridotta che a zero ore. In tal caso il richiedente ha diritto a fruire del congedo straordinario ed a percepirne la relativa indennità così come previsto dall'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001.
In tali casi il lavoratore non sarà interessato dalla sospensione dell'attività lavorativa o dalla riduzione di orario per CIG, e non percepirà il contributo integrativo previsto per la CIG stessa.
Nel caso, invece, di presentazione della domanda durante la sospensione parziale dell'attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali, il lavoratore continua a ricevere il trattamento di integrazione salariale relativamente alle ore di riduzione dell'attività lavorativa (CIG), percependo anche l'indennità per congedo straordinario, in relazione alla prestazione lavorativa svolta. In tal caso l'indennità va calcolata con riferimento all'ultima retribuzione percepita, al "netto" del trattamento integrativo.
2) Per il parametro retributivo da prendere a base per il calcolo della misura dell'indennità per congedo straordinario, secondo il parere espresso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con l'interpello sopraindicato, vale il principio per cui la misura dell'indennità prevista dall'art. 42 co. 5 D.Lgs. 151/2001 deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione dell'effettiva prestazione lavorativa, così come nel caso di contratto part- time (circolare n. 64/2001).
Analoga è la modalità di calcolo nel caso di sottoscrizione, da parte dell'azienda, di un contratto di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro (art. 1, L. 863/84 e art. 5, 5° comma, L. n. 236/93). In tal caso, quindi, l'indennità per congedo straordinario deve essere parametrata all'ultima retribuzione percepita, decurtata, eventualmente, del contributo statale se già erogato.
 
ciao Domenico.
approfitto della tua competenza per mettere in evidenza una questione.
mi occupo esclusivamente di pubblico impiego e per espressa disposizione dell'Inps (allora Inpdap) l'indennità art.42 comma 4 è soggetta ai contributi Cpdel (quelli per la pensione) e non all'Inadel (quelli per la liquidazione).
il periodo di congedo pertanto sarà consioderato ai fini pensionistici ma non ai fini della liquidazione
 
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