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Congedo matrimoniale

mpaola71

Utente
Buongiorno,
se un contratto di lavoro prevede 14 gg di congedo matrimoniale consecutivi e mi sposo di sabato.... i 14 si contano da quando? Che giorno devo rientrare?
Il contratto prevede orario da lavaro dal lunedi' al venerdi'.... sabato riposo.
Grazie.
MP
 
Salve mpaola71, non viene indicato il ccnl di riferimento, in mancanza, la risposta tiene conto della ipotesi che il ccnl applicato non disciplina la specifica decorrenza.

In questo caso, la decorrenza del congedo può anche non coincidere con il giorno della celebrazione del matrimonio, il datore di lavoro e dipendente potranno concordare una data di decorrenza diversa, quindi anticipando o posticipando l'inizio della data rispetto a quella del matrimonio, naturalmente che abbia collegamento in senso temporale, con quest'ultima.

Saluti domenico
 
Allora mpaola71, il contratto di lavoro applicato dispone che i 14 gg di congedo matrimoniale si intendono quelli dal lunedì al sabato, escludendo le festività infrasettimanali e le domeniche.

Quindi, poniamo che il congedo abbia inizio sabato 11 ottobre, il rientro al lavoro sarà disposto per martedì 28, considerando che nei 14 gg sono presenti 3 domeniche.

Per completezza di informazione, terrai presente che il ccnl fa espresso riferimento all'accordo interconfederale del 31 Maggio 1941 ( attualmente vigente) che regolamenta il congedo matrimoniale.

Quest'ultimo, all'art.2 stabilisce che il preavviso al datore deve essere comunicato almeno 6 gg dal suo inizio ( fatti salvi i casi eccezionali), aggiungendo che qualora per necessità aziendali legate a ragioni produttive, ecc, non è possibile in tutto o in parte beneficiare del congedo nell'occasione del matrimonio, lo stesso (congedo) dovrà essere concesso o completato non oltre il termine di 30 gg successivi al matrimonio.

Saluti domenico
 
Buongiorno Domenico,
Essendo però il sabato giorno di riposo...il congedo possiamo farlo partire dal lunedì successivo?
Mi può mandare un link per visionare l'accordo del 41?
Grazie per il supoorto e sollecite risposte.
Mp
 
Gentile mpaola, ho solo ipotizzato il sabato, ma può essere lunedì o qualsivoglia altro giorno della settimana, la data iniziale la potrai sempre concordare;

riguardo il link richiesto, riporto di seguito l'accordo

Saluti domenico


Contratto Interconfed.31/05/41


Congedi matrimoniali

Art. 1

Ai lavoratori di ambo i sessi, non aventi diritto alla qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative, sarà concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi.
Agli stessi sarà effettuata la corresponsione di un assegno a carico della Cassa Unica per assegni familiari, settore industria, costituita presso l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, pari alla normale retribuzione maturante in un periodo uguale a quello del congedo.
Considerato che, in un periodo di 8 giorni consecutivi, 7 sono normalmente lavorativi, l'assegno predetto sarà calcolato moltiplicando per sette il guadagno medio giornaliero realizzato dal lavoratore interessato negli ultimi due periodi di paga che precedono l'inizio del congedo e ciò per i lavoratori retribuiti a settimana, ovvero nell'ultimo periodo di paga per i lavoratori retribuiti a periodi superiori alla settimana.
A tale fine si dividerà la retribuzione complessiva del periodo considerato per il numero delle giornate di lavoro compiute dall'operaio; qualora l'assegno risultante da tale computo sia inferiore alla retribuzione minima contrattuale spettante per 48 ore di lavoro, verrà integrato fino a raggiungere l'ammontare di questa.
*
Art. 2

Il congedo di cui al comma 1º del precedente articolo spetta ai lavoratori il cui rapporto di lavoro dura almeno da una settimana e non potrà essere computato sul periodo delle ferie annuali nè potrà essere considerato in tutto od in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Qualora per necessità inerenti alla produzione non sia possibile in tutto o in parte il godimento del congedo all'epoca del matrimonio, il periodo di congedo dovrà essere concesso o completato non oltre il termine di 30 giorni successivi al matrimonio.
L'assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto.
Nessun limite di età è posto per il diritto al congedo matrimoniale. Il congedo e il relativo assegno spettano anche al lavoratore che fruisca dell'assegno di nuzialità disposto dal R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, del prestito matrimoniale previsto dal R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, nonchè di ogni altra provvidenza in materia demografica.

Art. 3

L'assegno per congedo matrimoniale spetta ai lavoratori occupati, esclusivamente quando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo.
Tuttavia si farà luogo egualmente alla corresponsione dell'assegno quando il dipendente - ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro - per un qualunque giustificato motivo non sia comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).
L'assegno è dovuto altresì all'operaia che si dimetta per contrarre matrimonio ai sensi dell'art. 11.

Art. 4

Hanno diritto all'assegno per congedo matrimoniale, anche i lavoratori disoccupati, che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data stessa, alle dipendenze di datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione Fascista degli Industriali.

Art. 5

L'assegno per congedo matrimoniale sarà corrisposto ai lavoratori occupati aventi diritto, all'inizio del periodo di congedo, per conto dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, dalle aziende presso le quali i lavoratori stessi sono occupati.
La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata dal lavoratore entro i 30 giorni successivi. In mancanza di tale documentazione l'importo corrisposto verrà dal datore di lavoro trattenuto sulle retribuzioni spettanti al lavoratore o su ogni altro suo credito derivante dal rapporto di lavoro.
I datori di lavoro saranno a loro volta rimborsati di quanto anticipato per i congedi matrimoniali dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, il quale preleverà le somme occorrenti sugli avanzi della gestione per gli assegni familiari ai lavoratori dell'industria ai sensi dell'art. 10 della legge 6 agosto 1940, n. 1278.

Art. 6

Qualora il lavoratore sia occupato contemporaneamente presso più datori di lavoro, il congedo è dato da tutti i datori di lavoro nel periodo relativo, per la parte di occupazione che cade durante il congedo stesso, e ciascuno di essi verserà la parte di assegno corrispondente, semprechè almeno uno dei rapporti in corso duri da non meno di una settimana.
Quando invece il lavoratore è stato occupato successivamente per brevi periodi alle dipendenze di più datori di lavoro, il congedo e il relativo assegno sarà dato dall'ultimo datore di lavoro presso il quale il lavoratore è occupato prima di iniziare il congedo, semprechè egli abbia accumulato, entro i 30 giorni precedenti la data del matrimonio, almeno una settimana di occupazione.
*
Art. 7

Fermi restando i requisiti di cui all'art. 4 per diritto all'assegno per congedo matrimoniale, qualora alla data del matrimonio il lavoratore sia disoccupato, il pagamento dell'assegno sarà effettuato dalla sede dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale nella cui giurisdizione ha il domicilio il lavoratore interessato.
Il pagamento dell'assegno sarà pure effettuato direttamente dalle sedi competenti dell'Istituto Nazionale Fascista Previdenza Sociale ai lavoratori che si trovano sotto le armi.
La corresponsione dell'assegno sarà per tali lavoratori effettuata su presentazione di una domanda in carta semplice corredata dal certificato di matrimonio e della documentazione necessaria a dimostrare lo stato del lavoratore (disoccupato-militare) nonchè il possesso dei requisiti dei diritti sopra precisati.
A tal fine si seguiranno, in via di massima, le norme vigenti per la corresponsione ai disoccupati dell'indennità per richiami alle armi.
Il periodo passato sotto le armi - sia per i richiamati, sia per gli arruolati volontariamente, che per i trattenuti dopo superato il servizio di leva - non si computa agli effetti del periodo di novanta giorni stabilito dall'art. 4, così pure non si computa il tempo passato per richiamo nella M.V.S.N. e nella G.I.L.
I lavoratori disoccupati e quelli che si trovano alle armi decadono dal diritto al conseguimento dell'assegno ove non ne facciano domanda alla competente sede dell'I.N.F.P.S. entro un anno dalla data del matrimonio e, per gli assegni dovuti anteriormente alla pubblicazione del presente contratto, dalla data relativa.

Art. 8

Decade dal diritto al rimborso il datore di lavoro che non provvede alla richiesta relativa entro un anno dalla data dei singoli pagamenti o dalla data di pubblicazione del presente accordo per i pagamenti antecedentemente fatti.
*
Art. 9

Il rimborso ai datori di lavoro delle somme corrisposte per congedi matrimoniali sarà effettuato dall'I.N.F.P.S. Successivamente all'invio da essi fatto del certificato di matrimonio presentato dai lavoratori che hanno fruito del congedo matrimoniale e con le modalità stabilite dall'Istituto stesso.
 
Buongiorno,
Sono appena stata assunta in un'azienda ccnl commercio.
Ho già riferito in azienda che mi sposerò con rito religioso il 23 giugno.
Domanda: mi sono sposata con rito civile nel 2012 ma non avevo usufruito del congedo, ora posso sfruttarlo in questa occasione usando il certificato di matrimonio civile del 2012?
Grazie
 
Salve, nel silenzio del ccnl che nulla dispone in merito, la normativa prevede che il periodo può essere fruito entro 30 gg successivi al matrimonio.

Saluti
 
Buongiorno,
lavoro da 20 anni come impiegata, non lavoro il sabato e domenica, in un'azienda con ccln industria alimentare, mi sposerò ad ottobre e mi sono informata per il congedo matrimoniale.
Mi è stato detto 15 giorni lavorativi consecutivi, quindi 2 settimane e 1 giorno. Il mio futuro marito lavora come impiegato, non lavora il sabato e domenica, in un'azienda con ccln gomma plastica e da lui sono 15 giorni consecutivi escluse le domeniche, quindi 17 giorni consecutivi. Ho chiesto informazioni all'ufficio paghe e mi hanno detto che da noi non è così.
Posso sapere com'è esattamente e nel caso se esiste una legge/decreto altro che posso mostrare per far valere il mio diritto?
Grazie per la cortese risposta.
buona giornata
 
Ultima modifica:
Salve , quanto è stato riferito dall'ufficio paghe è corretto.

Sotto riportata la norma che disciplina l'istituto del congedo matrimoniale nel ccnl industria alimentare.

Art. 43 - Congedo matrimoniale

Ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova sarà concesso, in occasione del loro matrimonio, un congedo matrimoniale di giorni 15 consecutivi di calendario, con decorrenza della retribuzione. La richiesta del congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore interessato con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali, e deve essere documentata. Il congedo suddetto non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà coincidere con il periodo di preavviso, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia. Si farà luogo egualmente alla corresponsione della retribuzione ai lavoratori per il periodo di congedo matrimoniale quando i medesimi, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro si trovino per giustificato motivo, sospesi od assenti. Il congedo matrimoniale con la relativa retribuzione è almeno dovuto alla lavoratrice che si dimette per contrarre matrimonio
 
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