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CONDONO TOMBALE E SOCI

D

DINO

Ospite
<HTML>Una S.N.C. artigiana aderisce al condono tombale: per tutto il quinquennio 97/01 è stata sempre congrua e coerente, pertanto paga l'importo minimo.
I soci vorrebbero fare a loro volta il tombale;
Secondo il Vs parere, qual'è l'importo minimo che dovrebbero versare i soci? (100 o 200 €?)
Questo dubbio mi è venuto dalla lettura della Circ. N.12 nell'ultimo periodo del paragrafo 3.3.2.</HTML>
 
<HTML>se nn hanno altri redditi da condonare....la società "regala" il condono ai soci..</HTML>
 
<HTML>si, ma loro lo vogliono fare ugualmente.....(hanno qualcos'altro da farsi perdonare!!!!)</HTML>
 
<HTML>per me si paga 100€ e se guarda altri argomenti del forum riguardanti il def03 puoi avere informazioni in merito o meglio farti venire più dubbi.</HTML>
 
<HTML>Il mio programma (OSRA) mi mette come minimo 200€.</HTML>
 
<HTML>Leggetevi la circ. 12\E paragrafo 3.3.2 : ebbene l'importo minimo dipende dai rivavi della società e dalla quota di partecipazione del socio in capo alla società. Esempio: se iricavi superano i 180.000 euro il min per la società è di 600 euro, se il socio ha una quota di partec. pari al 50% il suo minimo sarà pari a 600x50%=300 euro. spero di essere stato chiaro</HTML>
 
<HTML>chiaro fin che vuoi ma la società è congrua!
del paragrafo 3.3.2 leggi le ultime 5 righe</HTML>
 
<HTML>cavolo nn se ne esce!!!!!!!!!!!

Per quanto riguarda gli importi minimi da versare, il comma 4 dell’articolo 9 specifica che i soci devono determinarli con le modalità indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può essere inferiore a 200 euro.

Se il contribuente è titolare di soli redditi di partecipazione, quindi, non deve tenere conto dell’importo minimo di 100 euro ai sensi della lettera a) del comma 3, ma di quelli indicati alla successiva lettera b), in funzione dell’ammontare dei ricavi conseguiti dalla società, e rapportando tale minimo alla propria quota di partecipazione. L’importo così determinato non può essere inferiore a 200 euro.</HTML>
 
<HTML> mi dispiace ma non se ne esce no

"Si presisa che in presenza di partecipazioni in società che si avvalgono delle modalità di definizione previste dal comma 3-bis, non si applica la disposizione sull'importo minimo prevista dal comma 4.In questo caso il socio che intende comunque definire automaticamente la propria posizione determina gli importi minimi applicando solo le regole previste dal comma3"

come la mettiamo, dobbiamo incontrarci e picchiarci......

ciao</HTML>
 
<HTML>Se la società è congrua, come scritto sopra regala la tranquillità ai soci per i soli redditi da partecipazione!!! uindi bisogna analizzare il singolo caso.</HTML>
 
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