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Condono 2002

Salve a tutti,
Spero che qualcuno possa illuminarmi, perchè rischio di impazzire... Ho letto un articolo relativo alla manovra di Ferragosto e successive modifiche, secondo cui chi aveva aderito al condono nel 2002 pagando però solamente la 2° rata si sarebbe potuto mettere in regola entro il 31/12/11, dopo aver ricevuto un'intimazione di pagamento dall'AdE. Non non abbiamo ricevuto nessuna intimazione, nè diniego del condono, niente, e ho saputo di questa possibilità solamente per caso in questi giorni. Sto cercando di capire quanto dobbiamo pagare e come, ma vengo rimbalzata dall'AdE a Equitalia senza risolvere niente. Non sono assolutamente competente in materia, e non riesco ad avere risposte certe. C'è chi dice che alla rata "mancata" devo aggiungere interessi+50%, chi non ne sa niente, chi dice che il condono non ha validità, nonostante il relativo articolo nel decreto Salva Italia. Qualcuno è in grado di aiutarmi?
Grazie!
Annalisa
 
La norma di ferragosto cui lei fa riferimento ha semplicemente previsto un maggior tempo a disposizione dell'amministrazione finanziaria per accertare la regolarità dei pagamenti relativi al condono 2002. Nessun altro adempimento deve essere fatto dai contribuenti.
Se lei non ha pagato tutte le somme derivanti dall'istanza di adesione a suo tempo presentata, deve soltanto attendere la liquidazione da parte dell'Ufficio. In quella sede sarà ammessa a sanare la sua posizione entro un certo termine. Niente altro per ora.

Rodolfo Pontecorvi
Dottore Commercialista
 
Se non c'è un errore di battitura nel tuo messaggio per me il condono non è valido. Infatti la rata che dava la validità al condono anche in assenza del pagamento delle successive era la prima e non la seconda.
Ciao
Nicoletta
 
Chiedo scusa... Si tratta di un errore di battitura. La rata pagata è la prima, per un importo pari all'80% del totale. Non è stata pagata la seconda, cioè il restante 20%.
Vi ringrazio delle risposte,
Annalisa
 
Aggiornamenti: questa mattina all'AdE mi hanno detto che il mio condono non è valido (e quindi la rata pagata ha solamente valore di acconto), pur avendo pagato regolarmente la 1° rata, perché il mio condono rientra nell'art. 12 e non nell'art. 9. Ho chiesto chiarimenti in merito, visto che nella norma di Ferragosto non ho trovato dati del genere. L'addetta mi ha risposto che queste sono le disposizioni che hanno, quindi se intendo andare avanti devo rivolgermi a un avvocato. Ringrazio chiunque potrà darmi un consiglio sul da farsi o un chiarimento in merito.
Grazie!
Annalisa
 
Il condono da lei richiesto è quello relativo alla c.d. rottamazione dei ruoli, che consentiva di pagare il 25% dell'importo dei tributi iscritti a ruolo oltre le somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per l'esecuzione delle procedure esecutive.
A mio giudizio, al momento, come già detto non deve fare nulla in quanto non vi è alcuna richiesta da parte dell'agenzia.
Sarà il fisco a doverle contestare l'invalidità del condono richiedendo il pagamento delle somme complessive a suo tempo iscritte nei ruoli. Quando riceverà la richiesta di pagamento in quella sede potrà valutarsi se presentare un ricorso o meno. Finché non riceve un atto formale dall'Agenzia o da Equitalia lei non è tenuta giuridicamente a sapere nulla.
Comunque le servirà un commercialista della sua città piuttosto che un avvocato.

Rodolfo Pontecorvi
Dottore Commercialista
 
Ultima modifica:
secondo la prassi dell'AdE (e anche la prevalente giurisprudenza) questa sanatoria (disciplinata dall'art. 12, L. 289/2002) si perfezionava solo con l'integrale pagamento del dovuto. Pertanto, temo che sia decaduta dai benefici della sanatoria per cui dovrà pagare i ruoli scaduti al 100% e non più al 25% (ciò deriva dall'omesso versamento del residuo 30% del dovuto). L'agente della riscossione richiederà il pagamento del totale dovuto scontando solo gli importi già pagati.
 
secondo la prassi dell'AdE (e anche la prevalente giurisprudenza) questa sanatoria (disciplinata dall'art. 12, L. 289/2002) si perfezionava solo con l'integrale pagamento del dovuto. Pertanto, temo che sia decaduta dai benefici della sanatoria per cui dovrà pagare i ruoli scaduti al 100% e non più al 25% (ciò deriva dall'omesso versamento del residuo 30% del dovuto). L'agente della riscossione richiederà il pagamento del totale dovuto scontando solo gli importi già pagati.

Scusami se mi permetto di obiettare a quanto dici, sicuramente sarà prassi dell'ADE invalidare il condono se non si paga la seconda rata della sanatoria ma non sicuramente quella giurisprudenziale in quanto tutte le CTP hanno dato ragione ai contribuenti che hanno fatto ricorso, dichiarando che la norma in oggetto nulla dispone in caso di omesso versamento della seconda e ultima rata dovuta, inoltre la normativa relativa al condono, di dubbia interpretazione, a portato ad affermare da parte delle CT il principio per cui la tempestiva presentazione della domanda ed il correlativo pagamento della prima rata sono elementi sufficienti ed idonei ad avere diritto al condono....
 
Ultima modifica:
Guarda non conosco la giurisprudenza di merito ma, purtroppo, la Cassazione è allineata nel ritenere non perfezionata la sanatoria ex art. 12, L. 289/2002 se non è stato versato integralmente l'importo dovuto.

In altri termini, si potevano definire i carichi di ruolo versando solo il 25% dell'importo "cartellato"; tale importo poteva essere versato in unica soluzione o in due rate (di cui la prima pari all'80% del 25% e la seconda pari al residuo 20% del 25%).

L'omesso versamento di questa seconda rata preclude il perfezionamento della sanatoria.

In tal senso: Cass., sez. trib., Ord. n. 24769 del 7 dicembre 2010

Negli anni immediatamente successivi al 2002, quando ancora non era nota la posizione della S.C., potevano esservi dubbi sull'efficacia o meno della sanatoria ex art. 12, L. 289/2002 in caso di omesso versamento della seconda rata ... oggi invece la giurisprundenza della Cassazione è allineata su una posizione sfavorevole al contribuente e ha di fatto accolto la tesi dell'AdE (idem per la sanatoria 9-bis).

Se un cliente mi chiede un parere in materia, questo è ciò che mi sento di rispondenre oggi ... poi è anche vero che la S.C. può sempre cambiare opinione ... ma non mi sembra il caso di alimentare "difficili" o "improbabili" speranze
 
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