angelozebra
Utente
Salve
Lo scorso anno, a seguito del licenziamento, ho fatto una conciliazione sindacale in base alla nuova normativa del jobs act.
Ho ricevuto una somma a titolo di transazione novativa, corrispondente all'importo lordo di un mese, appunto come previsto dal jobs act quale risarcimento in seguito al licenziamento, ed un'altra somma per la rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti dell'ex datore di lavoro al "netto come risultante dall'applicazione della tassazione di legge."
Questi 2 importi devono comparire nella certificazione unica del vecchio datore di lavoro?
Dovrò poi dichiarare questi 2 importi nel 730?
Per agevolare la risposta, ecco cosa dice il jobs act:
"In caso di licenziamento dei lavoratori ......... il datore di lavoro può offrire al lavoratore ............. un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario."
GRAZIE MILLE PER L'AIUTO.
Lo scorso anno, a seguito del licenziamento, ho fatto una conciliazione sindacale in base alla nuova normativa del jobs act.
Ho ricevuto una somma a titolo di transazione novativa, corrispondente all'importo lordo di un mese, appunto come previsto dal jobs act quale risarcimento in seguito al licenziamento, ed un'altra somma per la rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti dell'ex datore di lavoro al "netto come risultante dall'applicazione della tassazione di legge."
Questi 2 importi devono comparire nella certificazione unica del vecchio datore di lavoro?
Dovrò poi dichiarare questi 2 importi nel 730?
Per agevolare la risposta, ecco cosa dice il jobs act:
"In caso di licenziamento dei lavoratori ......... il datore di lavoro può offrire al lavoratore ............. un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario."
GRAZIE MILLE PER L'AIUTO.