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Comunicazione variazione dati fiscali

gianf

Utente
Nel 2011 ho proceduto a comunicare all'agenzia la variazione dei dati fiscali (variazione sede di svolgimento attività), con modello AA9/10, avendo trasferito lo studio professionale.
La comunicazione è stata fatto oltre i 30 giorni (5 mesi) dalla data di decorrenza comunicata e in questi giorni ho ricevuto la sanzione (172,00 € + 8,75 € di spese di notifica) relativa alla tardività dell'adempimento effettuato (sanzione pari a 1/3 del minimo di 516 € se pagata entro 60 giorni senza effettuare il ricorso).
Quando ho effettuato tale comunicazione avevo richiesto informazioni all'Agenzia delle Entrate sulla possibilità di effettuare un ravvedimento e su quale fosse l'importo della sanzione prevista, mi era stato detto che dovevo solo aspettare la notifica della sanzione e che l'importo sarebbe stato di circa 80 euro. Inoltre c'era anche la possibilità che non mi venisse impartita alcuna sanzione.
L'art. 5 comma 6 del D. lgs.18/12/1997 n. 471 citato nella comunicazione di violazione, mi dice che la sanzione è ridotta ad 1/5 in un caso di cui non capisco il senso, in quanto se l'ufficio mi invita a regolarizzare la posizione nel termine di 30 giorni la sanzione la riduco ad 1/5, mentre nel caso in cui sono io a comunicare la regolarizzazione l'importo della sanzione risulta maggiore (pari a 1/3).
Vorrei solo sapere se ci sono gli spazi per fare un ricorso e per chiedere una riduzione della sanzione impartita.
Grazie.
 
Premesso che bisognerebbe dare un'occhiata all'atto che ti è stato notificato, il c. 6 dell'art. 5 del Dlgs 471/97 stabilisce che la sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo qualora l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio. Però mi pare di capire che non sia questo il tuo caso, pare di capire invece che te abbia ricevuto un atto di contestazione/irrogazione di sanzione per cui dovrebbe applicarsi quanto stabilito dall'art. 16 Dlgs 472/97. Sto ipotizzando e quindi potrei anche sbagliarmi in merito a quanto da me scritto.
Saluti.
 
Hai ragione, la sanzione è stata DETERMINATA i sensi degli articoli 3, 7, 12, 16 e 16bis del D.Lgs. 472/97. La violazione ACCERTATA è quella relativa all’art.5 comma 6 del D.Lgs. 471/97, e che prevede la riduzione a 1/5 nel caso citato. Mi sembra assurdo che la sanzione irrogata sia superiore nel mio caso, di comunicazione spontanea, rispetto a quella che mi sarebbe stata imputata nel caso in cui l’ufficio mi avesse chiesto la regolarizzazione e questa fosse avvenuta nel termine di 30 giorni.
Inoltre mi chiedo se è applicabile quanto riportato nell’art. 13 “Ravvedimento” del D.Lgs. 472/97, in quanto: (non riporto in completo il testo della norma per semplicità)
1. Al comma 1, mi dice che la sanzione è ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e … ;
2. Al comma 1, lettera b) la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro i termini per la presentazione della dichiarazione … ;
3. Al comma 3, “Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione”;
Infatti, quando feci la comunicazione all’ufficio dell’agenzia mi dissero che non potevo pagare subito la sanzione prevista (con un ravvedimento) ma che avrei dovuto aspettare la comunicazione della sanzione dell’ufficio, e quindi credo che sia a tutti gli effetti attuabile quanto riportato nell’art. 13 succitato.
 
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