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Comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti

Quindi è come ho capito io? Gli aggiornamenti eventualmente già percepiti per il periodo di validità dell'opzione vanno restituiti. Chi sceglie l'opzione anche per la prima annualità (anche se a cavallo di anno solare) deve restituire gli aggiornamenti a decorrere dal 1° Gennaio. Stiamo dicendo praticamente la stessa cosa :yes2:

No, diciamo due cose diverse. Tu dici che gli aumenti, applicati l'anno scorso, vanno restituiti a partire dal 1° gennaio. Io dico, invece, che gli aumenti, applicati a partire dal 1° gennaio, raccordandosi con il pagamento annuale dell'imposta di registro, vanno restituiti. C'è una bella differenza! Ad ogni modo, buonanotte, lisa! Dormiamoci sopra. Il sonno porta consiglio, e, a volte, aiuta a risolvere i problemi. Anche quelli da cedolare.
 
inserendo in un nuovo contratto che usufruiamo della cedolare secca non c'è alcun bisogno d'inviare la raccomandata, giusto (il contratto è firmato dall'inquilino che quindi accetta)?
 
inserendo in un nuovo contratto che usufruiamo della cedolare secca non c'è alcun bisogno d'inviare la raccomandata, giusto (il contratto è firmato dall'inquilino che quindi accetta)?

Purtroppo, alla luce della circolare del 1° giugno, la lettera raccomandata deve essere inviata prima di registrare il contratto (punto 2.3) indipendentemente da ciò che è scritto in contratto.
 
leggo testualmente al punto 8.3 della suddetta circolare
"Per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia
agli aggiornamenti del canone di cui al paragrafo 2.3 si ritiene che non sia
necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione."
 
leggo testualmente al punto 8.3 della suddetta circolare
"Per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia
agli aggiornamenti del canone di cui al paragrafo 2.3 si ritiene che non sia
necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione."

Come ha scritto lisa nell'altro thread non è sufficiente che scrivi in contratto che aderisci alla cedolare per non inviare la raccomandata. Il contratto deve espressamente prevedere la rinuncia all'aggiornamento. Solo in questo caso la raccomandata, considerato la sua sostanziale inutilità, non deve essere inviata al conduttore.
 
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