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Comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti

an.bal

Utente
Anche per il 2011, l’applicazione del nuovo sistema di determinazione
dell’imposta è subordinata alla condizione che il locatore rinunci alla facoltà di
chiedere l’aggiornamento del canone, pena l’inapplicabilità del regime in
questione, e che ne dia preventiva comunicazione al conduttore.

Sulla base della comunicazione di rinuncia, per il periodo contrattuale
cui si riferisce l’acconto, il locatore non può percepire dal conduttore gli
aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti.

Quindi, .....

supponiamo di avere un contratto di locazione con la annualità 1 agosto - 31 luglio
e di optare per la cedolare secca per il periodo 01.01.2011 - 31.07.2011 + periodo 01.08.2011 - 31.07.2012.

niente incremento istat a partire dal 01.08.2011....
ma l'incremento istat fatto a suo tempo a partire dal 01.08.2010???? e già riscosso per il periodo dal 01.01.2011 ad oggi.....deve essere restituito???
 
Sulla base della comunicazione di rinuncia, per il periodo contrattuale cui si riferisce l’acconto, il locatore non può percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti. (Pag. 45)
Quindi nella scelta del periodo da assoggettare a cedolare bisogna mettere in conto anche la restituzione dell'aumento istat
 
Sulla base della comunicazione di rinuncia, per il periodo contrattuale cui si riferisce l’acconto, il locatore non può percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti. (Pag. 45)
Quindi nella scelta del periodo da assoggettare a cedolare bisogna mettere in conto anche la restituzione dell'aumento istat

Mi dispiace contraddirti, lisa. La circolare del 1° giugno ha chiarito che la cedolare è legata all'annualità contrattuale. In questo caso l'annualità 01/08/2010 - 31/07/2011 è acquisita ed entra - a partire dal 1° gennaio 2011 - nel calcolo della cedolare che an.bal dovrà pagare quest'anno. La rinuncia all'adeguamento ISTAT scatta a partire dall'annualità 01/08/2011 - 31/07/2012. Altrimenti tutti contribuenti si troverebbero con una annualità contrattuale parzialmente adeguata all'ISTAT (in questo caso cinque mesi sì ISTAT- sette mesi no ISTAT, sarebbe assurdo!).

"Sulla base della comunicazione di rinuncia, per il periodo contrattuale cui si riferisce l’acconto, il locatore non può percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti." (Pag. 45)
Tale precisazione della circolare si riferisce SOLAMENTE a quei proprietari che avevano adeguato i loro contratti di locazione prima dell'entrata in vigore dell'imposta sostitutiva (con scadenza dell'imposta di registro da gennaio ad aprile 2011). SOLAMENTE questi proprietari, se optano per la cedolare già da quest'anno, dovranno restituire gli adeguamenti incassati in più agli inquilini.
 
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La rinuncia all'adeguamento ISTAT scatta a partire dall'annualità 01/08/2011 - 31/07/2012. Altrimenti tutti contribuenti si troverebbero con una annualità contrattuale parzialmente adeguata all'ISTAT (in questo caso cinque mesi sì ISTAT- sette mesi no ISTAT, sarebbe assurdo!).
Che sia assurdo concordo, concordo meno che non sia scritto così.
"Sulla base della comunicazione di rinuncia, per il periodo contrattuale cui si riferisce l’acconto, il locatore non può percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti."
Sembra abbastanza esplicito che il divieto di aggiornamento e la conseguente restituzione si riferisce al periodo contrattuale cui si riferisce l'acconto, quindi nell'esempio in esame decorre dal 1° Gennaio nel caso in cui l'opzione riguardi anche la prima annualità. In tutti casi l'adeguamento è avvenuto prima dell'entarta in vigore della cedolare (1° Gennaio)
 
Che sia assurdo concordo, concordo meno che non sia scritto così.
"Sulla base della comunicazione di rinuncia, per il periodo contrattuale cui si riferisce l’acconto, il locatore non può percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti."
Sembra abbastanza esplicito che il divieto di aggiornamento e la conseguente restituzione si riferisce al periodo contrattuale cui si riferisce l'acconto, quindi nell'esempio in esame decorre dal 1° Gennaio nel caso in cui l'opzione riguardi anche la prima annualità. In tutti casi l'adeguamento è avvenuto prima dell'entarta in vigore della cedolare (1° Gennaio)

La rinuncia alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone è legata alla durata dell'opzione. L'opzione decorre dal 1° gennaio 2011. Io, il 1° gennaio 2011 ho adeguato il contratto? No. Ad agosto adeguerò il contratto? No. Io l'adeguamento ISTAT luglio su luglio l'ho applicato l'anno scorso, non lo applico quest'anno! Poi, senti lisa, io non sono infallibile come il Papa, eh...magari mi sbaglio (anche se non credo). D'altronde siamo qui per confrontarci, no?!
 
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Sì certo, potrebbe essere anche così, stiamo ragionando per comprendere. La frase che non mi convince è quella che ho messo in grassetto. In quali casi allora andrebbe restituito considerando che, (indipendentemente da quando inizia l'anno contrattuale) la CS entra comunque in vigore il 1° Gennaio? :confused:
 
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Sì certo, potrebbe essere anche così, stiamo ragionando per comprendere. La frase che non mi convince è quella che ho messo in grassetto. In quali casi allora andrebbe restituito considerando che, (indipendentemente da quando inizia l'anno contrattuale) la CS entra comunque in vigore il 1° Gennaio? :confused:

Nei casi in cui i locatori abbiano già applicato l'adeguamento ISTAT del canone di locazione (annualità successiva o proroga) nei primi mesi dell'anno 2011, prima dell'uscita della norma e del provvedimento attuativo. Costoro, non possedendo doti di preveggenza, hanno dovuto applicare l'adeguamento ISTAT. Il fatto di aver già incassato gli aumenti ISTAT a gennaio, febbraio, marzo 2011, comunque, non precludeva loro la possibilità di esercitare l'opzione. Restava solo da vedere se l'aumento andava restituito. Si attendeva un chiarimento da parte delle Entrate. Il chiarimento è arrivato il 1° giugno.
 
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Allora mi sono perso qualcosa. A che pagina della circolare è riportato che la restituzione vale solo per chi ha adeguato nei primi mesi del 2011?
 
Allora mi sono perso qualcosa. A che pagina della circolare è riportato che la restituzione vale solo per chi ha adeguato nei primi mesi del 2011?

Quello che ho scritto non lo troverai nella circolare. Il problema degli aggiornamenti ISTAT incassati sinora sui contratti in corso per il 2011 era una questione rimasta aperta che il provvedimento del 7 aprile scorso non aveva chiarito e attendeva di essere affrontata nella circolare. Ora la circolare ha fatto chiarezza: gli aggiornamenti eventualmente già percepiti per il periodo di validità dell'opzione vanno restituiti.
 
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Ora la circolare ha fatto chiarezza: gli aggiornamenti eventualmente già percepiti per il periodo di validità dell'opzione vanno restituiti.
Quindi è come ho capito io? Gli aggiornamenti eventualmente già percepiti per il periodo di validità dell'opzione vanno restituiti. Chi sceglie l'opzione anche per la prima annualità (anche se a cavallo di anno solare) deve restituire gli aggiornamenti a decorrere dal 1° Gennaio. Stiamo dicendo praticamente la stessa cosa :yes2:
 
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