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comprare prima casa in comunione di beni

lorelai

Utente
Buona sera,

mio marito ha comprato un apartamento nel 2000 come prima casa intestato solo a lui. Dopo, ci siamo sposati in comunione di beni. Adesso io vorrei comprare un apartamento e volevo sappere se intestandolo solo a nome mio e facendo un mutuo da sola, posso usufruire delle agevolazioni prima casa.

Volevo sappere se e anche vero che essendo intesata solo a lui la casa comprata nel 2000, e anche se il mutuo di 20 anni viene pagato dal conto comunem solo lui ha diritti su questa casa??

grazie mille
 
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Buona sera,

mio marito ha comprato un apartamento nel 2000 come prima casa intestato solo a lui. Dopo, ci siamo sposati in comunione di beni. Adesso io vorrei comprare un apartamento e volevo sappere se intestandolo solo a nome mio e facendo un mutuo da sola, posso usufruire delle agevolazioni prima casa.

grazie mille

hai diritto alle agevolazioni prima casa solo sul 50% dell'immobile in quanto lo stesso cade in comunione dei beni ed il marito ha già usufruito delle agevolazioni stesse sul suo precedente acquisto.
Per quanto riguarda il mutuo affinchè tu possa detrarlo devi abitare la casa acquistata entro 12 mesi dall'atto di acquisto.

buona serata
 
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Si, puoi acquistare con le agevolazioni perché non sei proprietaria di altro immobile.
Se la casa acquistata nel 2000 è intestata a tuo marito ed il mutuo è intestato a lui solo lui ha i diritti sulla casa e lui può detrarre il mutuo.
 
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ok rick lei no ma il marito si e ora hanno la comunione dei beni, indi l'acquisto ricade in comunione e di detto bene al 50% diviene proprietario anche il marito il quale non può usufruire delle agevolazioni prima casa avendone già usufruito per il suo immobile..
 
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Si hai ragione l'agevolazione ci può essere solo per il suo 50%, salvo che solo per questo immobile acquisti in separazione dei beni facendo costituire nell'atto di acquisto il marito il quale dichiara che l'acquisto dell'immobile stesso va in separazione dei beni.
 
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Si hai ragione l'agevolazione ci può essere solo per il suo 50%, salvo che solo per questo immobile acquisti in separazione dei beni facendo costituire nell'atto di acquisto il marito il quale dichiara che l'acquisto dell'immobile stesso va in separazione dei beni.

Ciao Rick, condivido il tuo ragionamento. Però secondo me bisogna prestare attenzione anche al profilo dell'abuso del diritto che ultimamente l'Amministrazione finanziaria sta sollevando negli accertamenti tributari. E' un rischio che si corre. Ciò non toglie che in casi come questi le vie d'uscita che spesso i coniugi perseguono sono o il cambiamento del regime patrimoniale della famiglia (molto più rischioso della tua soluzione e che io non consiglio) o la rinuncia alla comunione fatta in atto (soluzione proposta da te).
 
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..oppure?
o meglio.. vero che il coniuge deve partecipare all'atto, vero che l'acquisto può essere escluso dalla comunione, ma solo se l’acquisto sia stato effettuato con:
- denaro proveniente dalla vendita di beni personali o che servono all’esercizio della professione;
- permuta con altri beni personali.

di tale circostanza va dato indicazione in atto indicando i beni personali venduti o permutati.
L’intervento del coniuge per escludere i beni immobili dalla comunione riconosce solo il carattere personale del bene, allo scopo di confermare la sussistenza dei presupposti dall’esclusione.
L’esclusione dipende non dalla rinunzia del coniuge, ma dal carattere personale dei beni.

• In regime di comunione legale, la partecipazione alla stipula del coniuge formalmente non acquirente e l’eventuale dichiarazione di assenso, da parte sua, all’intestazione personale del bene, immobile o mobile registrato, all’altro coniuge, non hanno efficacia negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comunione incidentale sul bene, né sono elementi di per sé sufficienti ad escludere l’acquisto dalla comunione.
• La rinuncia riconosce solo la natura personale del bene all’atto di acquisto se già ne esistono i requisiti oggettivi, ossia se i beni sono stati acquistati mediante la vendita o la permuta di beni personali.
Per rinunciare alla comproprietà di singoli beni acquistati durante il
matrimonio occorre modificare, previamente o contestualmente e nelle
forme indicate dalla legge, il regime patrimoniale della famiglia.
Cass. 27.02.2003, n. 2954
 
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grazie per le vs risposte.....stanno faccendo un po di chiarezza :D, mi chiedevo se era possibile davanti al notaio all"atto che il marito facesse una dichiarazione del tipo che lui non vuole avere quota parte dal bene che si acquista? sarebbe legale?
 
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grazie per le vs risposte.....stanno faccendo un po di chiarezza :D, mi chiedevo se era possibile davanti al notaio all"atto che il marito facesse una dichiarazione del tipo che lui non vuole avere quota parte dal bene che si acquista? sarebbe legale?

Se tu acquisti la casa senza avere beni personali da vendere questa casa automaticamente entra nella comunione legale dei beni. Ho letto dal tuo post iniziale (particolare a me sfuggito in precedenza) che vuoi accendere un mutuo per far fronte all’investimento. In questo caso l’unica possibilità che hai è la modificazione del regime patrimoniale e cioè da comunione a separazione dei beni.
 
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In sintesi:
-o mantieni il regime di comunione e fruisci delle agevolazioni solo per il 50%;
-o passi in regime di separazione dei beni;
-o tuo marito dichiara in atto di rinunciare al bene, ma avendo anche l'accortezza di poter dimostrare che si paga con risorse provenienti dal proprio patrimonio personale (donazioni, eredità, risorse da beni posseduti prima del matrimonio, risorse da beni personali o profesionali).
 
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