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COMPLETAMENTO PRIMA CASA DOPO FINE LAVORI QUALE ALIQUOTA IVA?

Neo82

Utente
Salve mi ritrovo in una situazione strana, a cui non riesco a dare una interpretazione, vorrei se possibile avere maggiori delucidazioni.
Sto costruendo una prima casa, per la quale ho dovuto fare la dichiarazione di fine lavori, in quanto la concessione edilizia è scaduta (dopo 3 anni).
Sono rimaste in sospeso alcune opere, tra cui le più importanti le porte interne.
Essendo presente la dichiarazione di fine lavori, queste opere che verranno realizzate più avanti, a quale casistica appartengono? Manutenzione ordinaria? Straordinaria? Risanamento conservativo? altro?
Quale aliquota applicare in fattura? Il 4% ovviamente no, allora presumo il 10%?.
Rientrano le porte nei cosidetti "beni significativi"? E allora non beneficiano dell'iva al 10%?
Questi dubbi hanno generato perplessità tra i vari fornitori e relativi commercialisti, ed ognuno mi dà una versione diversa.
Vorrei una volta per tutte fare chiarezza sull'argomento, grazie.
 
A mio avviso, se devi spostare i tramezzi e quindi ricavare le aperture sul muro per le porte interne, rientriamo nella casistica della manutenzione straordinaria; se invece devi semplicemente comprare le porte e fartele montare, a mio avviso sei in manutenzione ordinaria. L'aliquota te l'ha indicata Giuseppe (manutenzione straordinaria) - per la manutenzione ordinaria l'aliquota è al 22%. Allego guida ADE - leggi l'elenco dei lavori ammessi:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...a+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf
Ciao - Gianni
 
Ultima modifica:
Gianni grazie per questa utilissima guida, ma leggendo non ho capito una cosa:

PRIMA DICE:

IVA SU RISTRUTTURAZIONE EDILIZIE
Agevolazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Si tratta di:
 ascensori e montacarichi
 infissi esterni e interni
 caldaie
 video citofoni
 apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
 sanitari e rubinetteria da bagni
 impianti di sicurezza.
Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.


E POI DICE:

Iva agevolata per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
Si tratta, in particolare:
A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di  restauro
 risanamento conservativo
 ristrutturazione

B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

QUINDI LE PORTE A QUESTO PUNTO COME VANNO CONSIDERATE?
 
Ciao Neo82: il problema da te posto si risolve andando a verificare la natura dell'intervento realizzato sull'immobile, è MANUTENZIONE STRAORDINARIA? RISTRUTTURAZIONE? MANUTENZIONE ORDINARIA?

Nella manutenzione ordinaria/straordinaria conta la presenza di un contratto di appalto: è il tuo caso?
Nel restauro/ristrutturazione è possibile applicare l'iva agevolata sui prodotti finiti (le porte di tuo interesse) - ma l'opera sull'immobile è qualificabile come ristrutturazione o restauro?
Brutalizzando, col restauro/ristrutturazione butti giù e modifichi - con la manutenzione straordinaria vai ad aggiustare l'esistente: nel quesito iniziale parli di realizzazione 1° casa... qui, a mio avviso, se c'è un contratto di appalto addirittura l'iva è al 4%!
chiedi ad un tecnico (anche allo sportello edilizio del tuo comune) che qualificasse bene l'intervento e poi ti regoli di conseguenza.

Ciao - Gianni
 
E' questo il problema, non si tratta nè di restauro nè di ristrutturazione.
L'acquisto e sostituzione delle porte, dopo il fine lavori, penso possa essere interpretato o come manutenzione ordinaria, o come intervento di risanamento conservativo.
Quindi per avere l'iva al 10% in caso di manutenzione ordinaria occorre un contratto di appalto?
 
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