<HTML>Ecco il parere ufficiale dei Dottori Commercialisti (cfr circ. ADC n.6 del 1/4/2003)
2.2.1 Contabilizzazione del costo fiscale dei condoni
Tra le disposizioni recate dalla L. 289/2002, gli istituti del concordato fiscale (art. 7), dell’integrativa semplice (art. 8) e del condono tombale (art. 9) consentono, in generale, di regolarizzare tributi relativi ai periodi di imposta dal 1997 al 2001.
Ancorchè la regolarizzazione avvenga nel corso del 2003, sembrerebbe corretto evidenziare il relativo costo già nel bilancio 2002, in applicazione del principio di prudenza. Le regolarizzazioni contabili, operate ai sensi dell’art. 14, devono essere invece evidenziate già nel bilancio 2002, come previsto dalla relativa norma.
Come precisato dal Principio contabile nazionale n. 12 e dal relativo documento interpretativo, il costo fiscale dei predetti condoni deve essere contabilizzato:
· tra gli oneri straordinari di cui alla voce E.21 del Conto Economico;
· iscrivendo in contropartita il relativo debito tributario (voce D.11 del passivo dello Stato Patrimoniale).
Dal punto di vista fiscale il predetto importo iscritto nella voce E.21 del Conto Economico costituisce un componente negativo di reddito non deducibile (e dà quindi luogo ad una variazione in aumento in sede di determinazione del reddito di impresa).</HTML>