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compensazioni di partite clienti fornitori

MFERA71

Utente
ciao a tutti,
che tempo schifoso!!! ed è giugno!!! qua in Sardegna piove a dirotto!!!
quesito:
ho un cliente che è anche un mio fornitore... e mi deve molti più soldi di quanti gliene debba io...e in più è in grosse difficoltà quindi non posso neanche chiedergli un pagamento in quanto non ha fondi liquidi....
posso compensare le mie fatture emesse con le sue di acquisto facendogli magari firmare un mastrino???
...questa modalità è valida in caso di un suo eventuale fallimento???

grazie 1000
 
Riferimento: compensazioni di partite clienti fornitori

E' valida se tu gli comunichi (meglio con data certa) che hai intenzione di compensare parzialmente le partite. Anche il cli/for deve manifestare il consenso effettuando le tue stesse scritture contabili.
Ciao
 
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Occhio alla legge antiriciclaggio, queste sono oerazioni non viste molto bene

gli importi sono alti?
 
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SI STO COMPENSANDO 38.568,00 ma non ho altre soluzioni .... o così o nulla....e se questo fallisce ce li rimetto tutti...cosa mi consigliate??
 
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Secondo me anche se fallisce la compensazione la potresti chiedere lo stesso essendo entrambi pagamenti scaduti.... comunque se lo fai prima è meglio....
 
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Proprio in funzione dell'antiriciclaggio è opportuno sia avere supporti certi di autorizzazione/consenso alla compensazione, sia evitare di passare per "cassa" ma fare un semplice "giroconto".
Questa procedura può essere pericolosa dal punto di vista della revocatoria.
L'estinzione di un debito con mezzi diversi dal denaro può essere oggetto di tentativo di revocatoria da parte dell'eventuale curatore se avvenuto nei 12 mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento. A seconda della natura del debito/credito può esserci la possibilità che l'operazione rientri negli atti esonerati dalla nuova revocatoria.
Visto l'importo, cmq, consiglio di chiedere un parere anche legale.
ciao
 
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Concordo, devo esprimere la mia perplessità nel compiere tale operazione perchè SICURAMENTE il curatore te la revoca.
 
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spero che non fallisca....mi sto ponendo comunque il problema prima che succeda il patatrac... credo che post fallimento non si possano fare compensazioni di partite...io comunque procedo con una comunicazione scritta e datata con timbro delle poste nella quale compenso questi importi...in più avrei ancora lavori da fatturare per altri 46.000.000 euro...mi consigliate di emettere fattura subito o aspettare....non per altro...oltre al buco che mi stanno lasciando...avrei anche l'iva da pagare!!!

grazie 1000 comunque a tutti per le informazioni
 
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Se ciò che devi fatturare sono prestazioni di servizi non occorre che emetti la fattura, in quanto tale obbligo scaturisce al momento del pagamento (art.6 DPR 633/72).
Al momento dell'insinuazione al passivo del fallimento dovrai ben documentare da dove scaturisce il credito (con e senza la fattura).

A mio modo di vedere (potrei anche sbagliarmi... dovrei vedermela meglio) la compensazione potresti chiederla anche dopo il fallimento se i debiti ed i crediti sono entrambi scaduti... prendila con beneficio di inventario...
 
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Finisco il mio contributo sulla compensazione, per mettere a conoscenza quanto riportato dal memento società commerciali 2008 - IPSOA - PAG.1192

Compensazione (art.56 L.Fall.)
I creditori hanno diritto di far valere la compensazione dei loro debiti verso la società fallita con i crediti che vantano verso la stessa.
Il divieto di compensazione riguarda invece i crediti acquitati per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
Perchè possa operare la giurisprudenza prevalente ritiene che debbano sussistere i due seguenti presupposti:
- reciprocità delle obbligazioni: i contrapposti rapporti di debito e credito devono intercorrere tra i medesimi soggetti;
- il debito e il credito devono essere sorti prima della dichiarazione di fallimento (Cass. SU 19 novembre 1996 n.10095, Cass. 26 febbraio 1999 n.1671). La compensazione può quindi essere fatta valere anche se il credito del terzo o quello del fallito della società fallita diventano liquidi od esigibili dopo la dichiarazione di fallimento (Cass. 22 maggio 2003 n.8042, Cass. 24 luglio 2000 n.9678).
(omissis)
Il creditore del fallito può far valere la compensazione con una dichiarazione nella domanda di insinuazione al passivo.
Può farla valere anche nell'ambito di un'azione giudiziale iniziata dal curatore per far valere un credito del fallito: eccependo in via riconvenzionale un proprio credito verso il fallito. Se però oppone una domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un credito si deve seguire l'iter dell'accertamento del passivo (Cass. 3 settembre 1996 n.8053, Cass. 21 maggio 1984 n.3113)

Se il debito verso il fallito è inferiore al credito verso lo stesso, il creditore che deduca la parziale estinzione per compensazione in sede di verifica dello stato passivo fallimentare può chiedere di essere ammesso al passivo per la somma conseguente al conguaglio tra debito e credito (Cass. 21 ottobre 1998 n.10408).
 
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