Riferimento: compensazioni di partite clienti fornitori
Finisco il mio contributo sulla compensazione, per mettere a conoscenza quanto riportato dal memento società commerciali 2008 - IPSOA - PAG.1192
Compensazione (art.56 L.Fall.)
I creditori hanno diritto di far valere la compensazione dei loro debiti verso la società fallita con i crediti che vantano verso la stessa.
Il divieto di compensazione riguarda invece i crediti acquitati per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
Perchè possa operare la giurisprudenza prevalente ritiene che debbano sussistere i due seguenti presupposti:
- reciprocità delle obbligazioni: i contrapposti rapporti di debito e credito devono intercorrere tra i medesimi soggetti;
- il debito e il credito devono essere sorti prima della dichiarazione di fallimento (Cass. SU 19 novembre 1996 n.10095, Cass. 26 febbraio 1999 n.1671). La compensazione può quindi essere fatta valere anche se il credito del terzo o quello del fallito della società fallita diventano liquidi od esigibili dopo la dichiarazione di fallimento (Cass. 22 maggio 2003 n.8042, Cass. 24 luglio 2000 n.9678).
(omissis)
Il creditore del fallito può far valere la compensazione con una dichiarazione nella domanda di insinuazione al passivo.
Può farla valere anche nell'ambito di un'azione giudiziale iniziata dal curatore per far valere un credito del fallito: eccependo in via riconvenzionale un proprio credito verso il fallito. Se però oppone una domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un credito si deve seguire l'iter dell'accertamento del passivo (Cass. 3 settembre 1996 n.8053, Cass. 21 maggio 1984 n.3113)
Se il debito verso il fallito è inferiore al credito verso lo stesso, il creditore che deduca la parziale estinzione per compensazione in sede di verifica dello stato passivo fallimentare può chiedere di essere ammesso al passivo per la somma conseguente al conguaglio tra debito e credito (Cass. 21 ottobre 1998 n.10408).