La legge (art. 3 Dlgs 23/2011) stabilisce che possono optare per l'applicazione della cedolare secca solo le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento, il che escluderebbe il comodatario dall'applicazione della cedolare. Il comodante, invece, poiché titolare del diritto di proprietà, può applicare la cedolare nel caso de quo. Questa la mia opinione in merito.
Ciao.