Riferimento: co.co.pro
Ciao vi prego di leggere quanto segue è un pochino lungo ma chiarisce il mio quesito e ricollega a quanto dice il ministero del lavoro a proposito -leggete tutto parla anche del cocopro..-
Il Ministero del Lavoro, nella risposta al quesito del 23/12/2008 n.65, ha fornito chiarimenti in merito alla problematica della coesistenza tra attività svolta in via professionale, cioè con partita IVA, e attività svolta secondo le modalità della collaborazione coordinata e continuativa.
L’istanza di interpello è stata formulata dalla ConfCommercio in merito alla sussistenza o meno di vincoli nel caso di conferimento di un incarico di collaborazione autonoma a un soggetto già titolare di partita IVA e iscritto alla Gestione Separata dell’INPS, che svolge attività non rientrante tra quelle per le quali è prescritta l’iscrizione a un albo o a un ordine professionale.
Il Ministero del Lavoro ha prima di tutto sottolineato la differenza esistente tra lavoro autonomo reso ai sensi dell’art. 2.222 del Codice Civile e collaborazione coordinata e continuativa. Nel primo caso, la prestazione si caratterizza per essere svolta in maniera completamente autonoma da parte del lavoratore, senza essere inserita funzionalmente nell’organizzazione aziendale del committente e senza che sia prevista alcuna forma di coordinamento con la stessa. In questo caso, se il lavoratore è già titolare di partita IVA poiché svolge già attività secondo i requisiti di professionalità ed abitualità, l’attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2.222 del Codice Civile sarà attratta a imposizione indiretta a fini IVA e rientrerà nell’ambito dell’attività professionale principale, salva la comunicazione di variazione IVA per l’indicazione di un ulteriore codice attività secondario in aggiunta all’attività prevalente.
Niente preclusioni
Nel secondo caso, invece, la collaborazione coordinata e continuativa, anche secondo le modalità del contratto a progetto, pur essendo caratterizzata dal requisito di autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’incarico, ha come elemento distintivo il coordinamento con le esigenze del sistema organizzativo del committente, con riferimento sia ai tempi che alle modalità di esecuzione del progetto. Secondo il Ministero del Lavoro, non esistono norme che precludano la possibilità per i titolari di partita IVA di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Quindi, nel caso in cui l’attività svolta sia effettivamente riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa, il reddito prodotto rimane assoggettato alla normativa fi scale relativa e ai correlati adempimenti lavoristici, senza essere attratto all’ambito della tassazione a fini IVA. Il contribuente titolare di partita IVA potrà quindi svolgere attività di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, se la stessa non rientra nell’attività ordinaria già svolta professionalmente; non dovrà emettere fattura per i compensi percepiti per l’attività di collaborazione, ma sarà il committente a dover adempiere alle normali formalità previste per questo tipo di prestazione, cioè la consegna periodica del prospetto paga (nella forma di libro unico del lavoro a partire dal 01/01/2009, come previsto dal D.L. n. 112/2008), il versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata dell’INPS e di quelli assicurativi all’INAIL. Infi ne, il reddito di collaborazione verrà tassato in capo al contribuente con le ordinarie regole di tassazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 34 della legge n. 342 del 2000.
Eccezioni alle conclusioni sopra indicate sono rappresentate dalle attività di amministratore, sindaco o revisore di enti o società, che, pur rientranti nelle attività di collaborazione coordinata e continuativa, sono attratte nell’ambito della sfera professionale nel caso in cui siano svolte da dottori commercialisti ed esperti contabili, o anche da altri professionisti, nel caso in cui la carica sia stata loro attribuita in ragione della propria specializzazione professionale nell’ambito di una società o di un ente che svolge un’attività oggettivamente connessa alla propria professione (per esempio, come nel caso di un ingegnere edile cui viene affidato l’incarico di amministratore di una società che si occupa di costruzioni). In questi casi, quindi, il professionista dovrà emettere fattura e il compenso sarà assoggettato alla contribuzione prevista per la specifica categoria professionale e non al contributo INPS.