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Circolare n. 36/E Beni ai soci

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Utente
Per me la Circolare AdE n. 36/E, 2012 sui beni concessi in godimento ai soci, nella seconda versione corretta é errata.


In breve, nel secondo esempio (a cui rimando per lettura) quello dell'autovettura data in godimento ad un socio"a gratis" (per € 0) e con valore normale € 800 del diritto di godimento, si dice che il reddito diverso imputato al socio utilizzatore per € 800 é aumentato (per evitare doppia tassazione) dei costi indeducibili in capo alla società (nella prima versione si faceva riferimento al 40% dei costi, poi in quella corretta al 60%).

Io la vedo così:

- il costo fiscalmente dedotto dalla società per l'autovettura é di € 400 (40% di 1.000);

- visto che l'autovettura é stata data in concessione al socio "a gratis", per un valore inferiore quindi al valore normale SCATTA la disciplina che comporta la tassazione in capo al socio utilizzatore per il valore normale € 800 e l'indeducibilità del costo dedotto dall'azienda. Nel mio caso € 400 (40% di 1.000);

- per evitare il fenomeno della doppia imposizione ecco che il reddito diverso mi viene diminuito dei costi DIVENUTI indeducibili, in capo alla societá, a seguito dell'applicazione della disciplina.
Quindi da 800 (reddito diverso in capo al socio) tolgo 200 (400 di costi prima deducibili ora divenuti indeducibili x la quota del socio utilizzatore, pari a 50%).

Nel primo esempio € 2.000 sono i costi dell'immobile strumentale che sono deducibili e che diventano indeducibili a seguito dell'applicazione della norma (secondo me).

Mah? forse sto impazzendo. Comunque sia il sole che Italia oggi di oggi confermavano l'errore dell'Agenzia sostenendo che il reddito diverso va diminuito di € 300 (la metá di 600 che corrisponde al 60% di 1.000, pari cioè ai costi indeducibili in capo alla società.

In tal caso però i 600 sono giá "per natura" indeducibili (trattandosi di autovettura). I 600 non diventano indeducibili per effetto della disciplina, lo sono giá.

Buona notte a tutti.
 
Ciao la mia opinione è che di fatto la disciplina sulla deducibilità
degli automezzi già prevede il vincolo di promiscuità e di parziale deduzione
dei costi per cui a mio parere qui hanno introdotto due volte la stessa norma
ma con due articolazioni diverse...e infatti già questa circolare parla di riduzione del costo indeducibile per la società dal reddito diverso da imputare al socio o imprenditore...quindi se la società non deduce nessun costo per l'autoveicolo (perchè lo ha già ammortizzatoma paga ancora i canoni di leasing ) di fatto non trova applicazione l'imputazione del maggior reddito in capo al socio.

se fossi in Befera ritirei questa disciplina sull'uso dei beni ai soci che mi sembra una cosa già presente nel Tuir ...

Che fatica sti legiferatori!!!!!

Natalia
 
Ultima modifica:
Ciao la mia opinione è che di fatto la disciplina sulla deducibilità
degli automezzi già prevede il vincolo di promiscuità e di parziale deduzione
dei costi per cui a mio parere qui hanno introdotto due volte la stessa norma
ma con due articolazioni diverse...e infatti già questa circolare parla di riduzione del costo indeducibile per la società dal reddito diverso da imputare al socio o imprenditore...quindi se la società non deduce nessun costo per l'autoveicolo (perchè lo ha già ammortizzatoma paga ancora i canoni di leasing ) di fatto non trova applicazione l'imputazione del maggior reddito in capo al socio.

se fossi in Befera ritirei questa disciplina sull'uso dei beni ai soci che mi sembra una cosa già presente nel Tuir ...

Che fatica sti legiferatori!!!!!

Natalia

Certo, comunque la logica dovrebbe essere la seguente. In breve devo distinguere se si tratta di un bene per il quale il TUIR prevede o non prevede una limitazione alla deducibilitá (come ad esempio per le autovetture).

Per i beni per i quali il TUIR prevede una deducibilità limitata il reddito diverso in capo al socio va diminuito della indeducibilità dei costi che sussitono ai fini TUIR in capo alla società concedente.
In tal caso poi l'indeducibilità da togliere al reddito diverso la "calibro" in base alla quota di partecipazione del socio. Nell'esempio della Circolare 36/E, 600 (quota di indeducibilita autovettura) x 50% (quota partecipazione del socio, secondo esempio circolare 36/E).


Diversamente per i beni per i quali il TUIR NON prevede una limitazione della deducibilità il reddito diverso in capo al socio in trasparenza / imprenditore individuale va diminuito del maggior reddito imputato al socio in trasparenza / imprenditore che corrisponde ai costi del bene dato in godimento DIVENUTI indeducibili in capo al concedente in virtù dell'applicazione della nuova disciplina dei beni d'impresa concessi in godimento.
In tal caso l'indeducibilità va tutta imputata (in diminuzione del reddito diverso) al socio utilizzatore. Nell'esempio della Circolare 36/E, € 2.000.
In breve in sto caso l'indeducibilitá non era giá presenta ma é l'effetto della nuova disciplina in capo al concedente.
(primo esempio circolare 36/E).

Sembra una supercazzola ma cosí dovrebbe "quadrare". Almeno capire che cosa vogliono dire.
 
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