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Utente
Per me la Circolare AdE n. 36/E, 2012 sui beni concessi in godimento ai soci, nella seconda versione corretta é errata.
In breve, nel secondo esempio (a cui rimando per lettura) quello dell'autovettura data in godimento ad un socio"a gratis" (per € 0) e con valore normale € 800 del diritto di godimento, si dice che il reddito diverso imputato al socio utilizzatore per € 800 é aumentato (per evitare doppia tassazione) dei costi indeducibili in capo alla società (nella prima versione si faceva riferimento al 40% dei costi, poi in quella corretta al 60%).
Io la vedo così:
- il costo fiscalmente dedotto dalla società per l'autovettura é di € 400 (40% di 1.000);
- visto che l'autovettura é stata data in concessione al socio "a gratis", per un valore inferiore quindi al valore normale SCATTA la disciplina che comporta la tassazione in capo al socio utilizzatore per il valore normale € 800 e l'indeducibilità del costo dedotto dall'azienda. Nel mio caso € 400 (40% di 1.000);
- per evitare il fenomeno della doppia imposizione ecco che il reddito diverso mi viene diminuito dei costi DIVENUTI indeducibili, in capo alla societá, a seguito dell'applicazione della disciplina.
Quindi da 800 (reddito diverso in capo al socio) tolgo 200 (400 di costi prima deducibili ora divenuti indeducibili x la quota del socio utilizzatore, pari a 50%).
Nel primo esempio € 2.000 sono i costi dell'immobile strumentale che sono deducibili e che diventano indeducibili a seguito dell'applicazione della norma (secondo me).
Mah? forse sto impazzendo. Comunque sia il sole che Italia oggi di oggi confermavano l'errore dell'Agenzia sostenendo che il reddito diverso va diminuito di € 300 (la metá di 600 che corrisponde al 60% di 1.000, pari cioè ai costi indeducibili in capo alla società.
In tal caso però i 600 sono giá "per natura" indeducibili (trattandosi di autovettura). I 600 non diventano indeducibili per effetto della disciplina, lo sono giá.
Buona notte a tutti.
In breve, nel secondo esempio (a cui rimando per lettura) quello dell'autovettura data in godimento ad un socio"a gratis" (per € 0) e con valore normale € 800 del diritto di godimento, si dice che il reddito diverso imputato al socio utilizzatore per € 800 é aumentato (per evitare doppia tassazione) dei costi indeducibili in capo alla società (nella prima versione si faceva riferimento al 40% dei costi, poi in quella corretta al 60%).
Io la vedo così:
- il costo fiscalmente dedotto dalla società per l'autovettura é di € 400 (40% di 1.000);
- visto che l'autovettura é stata data in concessione al socio "a gratis", per un valore inferiore quindi al valore normale SCATTA la disciplina che comporta la tassazione in capo al socio utilizzatore per il valore normale € 800 e l'indeducibilità del costo dedotto dall'azienda. Nel mio caso € 400 (40% di 1.000);
- per evitare il fenomeno della doppia imposizione ecco che il reddito diverso mi viene diminuito dei costi DIVENUTI indeducibili, in capo alla societá, a seguito dell'applicazione della disciplina.
Quindi da 800 (reddito diverso in capo al socio) tolgo 200 (400 di costi prima deducibili ora divenuti indeducibili x la quota del socio utilizzatore, pari a 50%).
Nel primo esempio € 2.000 sono i costi dell'immobile strumentale che sono deducibili e che diventano indeducibili a seguito dell'applicazione della norma (secondo me).
Mah? forse sto impazzendo. Comunque sia il sole che Italia oggi di oggi confermavano l'errore dell'Agenzia sostenendo che il reddito diverso va diminuito di € 300 (la metá di 600 che corrisponde al 60% di 1.000, pari cioè ai costi indeducibili in capo alla società.
In tal caso però i 600 sono giá "per natura" indeducibili (trattandosi di autovettura). I 600 non diventano indeducibili per effetto della disciplina, lo sono giá.
Buona notte a tutti.