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chiusura liti fiscali

a seguita della proroga odierna al 31122011 della chiusura liti fiscali rientra in questa definizione un avviso di accertamento per studi settore anno 2005 notificato secondo l'ufficio il 05 mazo 2010 di euro 16421 ( quindi inferuiore ai 20000) la cui notifica non e' stata mai a conoscenza del contribuente se non con notifica di relativa cartella di euro 29000 il 12/01/2012?
grazie anticipate
 
Si considerano pendenti tutte le controversie originate da avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione per le quali:

  • alla data del 1° maggio 2011 (successivamente prorogato al 31 Dicembre 2011) sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado. In particolare, per i giudizi instaurati dinanzi alle Commissioni tributarie, si deve fare riferimento alla data in cui è stato notificato il ricorso all’Ufficio, non essendo necessario che, entro il 1° maggio 2011, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;

  • prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 (entro il 5 luglio 2011) non sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva (vale a dire pronuncia giurisdizionale non cautelare passata in giudicato, resa sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio); sono, pertanto, definibili le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti; la lite può essere definita anche se pendente a seguito di sentenza di rinvio oppure se pendono i termini per la riassunzione.

Non sono, al contrario, suscettibili di definizione le cosiddette “liti potenziali”, ossia quelle in cui il ricorso in primo grado non sia stato presentato alla data del 1° maggio 2011 (rectius: 31 Dicembre 2011) pur essendo, a tale data, pendenti i termini di impugnazione di un atto notificato.

Pertanto, al caso prospettato deve darsi risposta negativa.

Tuttavia, vorrei osservare quanto segue.

Nel diritto tributario (Cass., sentenza del 18 Settembre 2009 n. 20098) l’omessa invalida notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale; secondo l’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, l’atto successivo può essere impugnato per omessa o invalida notificazione dell’atto presupposto: si tratta di un vizio procedimentale che determina l’invalidità dell’atto successivo senza che l’impugnazione proposta dia luogo ad alcuna sanatoria di tale vizio.
 
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