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vinci156

Utente
ragazzi volevo sapere credetemi sono disperato se le nuove soglie di punibilita penale per infedele dichirazzione 50000 vale anche per una dichirazzione infedele del 2007 o bisogna tenere conto della vecchia norma 103000
 
Ciao Rocco come stai?
Ho sentito una cosa strana però, rispetto a quello che dici tu. Sembra che le nuove "sogliole" valgono anche per l'anno d'imposta 2010 per tutte le dichiarazioni presentate dopo il 18 settembre 2011. Ti risulta? Ultima cosa le "sogliola" di 30.000 € di imposte vale per IRES, IRAP, IRPEF, ma anche per l'iva? Non ho ancora letto nulla, mi permetto di sfruttare la tua velocità di aggiornamento.
Ciao e grazie
 
Ciao Rocco come stai?
Ho sentito una cosa strana però, rispetto a quello che dici tu. Sembra che le nuove "sogliole" valgono anche per l'anno d'imposta 2010 per tutte le dichiarazioni presentate dopo il 18 settembre 2011. Ti risulta? Ultima cosa le "sogliola" di 30.000 € di imposte vale per IRES, IRAP, IRPEF, ma anche per l'iva? Non ho ancora letto nulla, mi permetto di sfruttare la tua velocità di aggiornamento.


Mi risulta: dal sole 24 ore di qualche giorno fa.
 
Le nuove soglie di punibilità sono applicabili alle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2010 (UNICO 2011) ove “presentate” tra il 18 settembre 2011 e la scadenza dei termini.

L’art. 2, comma 36-vicies semel del DL 13 agosto 2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferragosto”), inserito in sede di conversione nella legge 14 settembre 2011 n. 148, apporta rilevanti modifiche alla disciplina dei reati tributari (DLgs. 10 marzo 2000 n. 74). In particolare, le novità introdotte determinano: l’abrogazione delle ipotesi attenuate connesse alle fattispecie di emissione ed utilizzazione di fatture (o altri documenti) per operazioni inesistenti; una minor riduzione di pena in relazione alla circostanza attenuante correlata al pagamento dei debiti tributari (circostanza che diviene condizione imprescindibile per richiedere il c.d. “patteggiamento”); limiti, per talune fattispecie, al riconoscimento della sospensione condizionale della pena; l’ampliamento, per talune fattispecie, dei termini di prescrizione.
Particolarmente rilevante, inoltre, risulta l’irrigidimento delle soglie di punibilità delle fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione; reati che, si badi bene, si perfezionano al momento della presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o ai fini IVA.

L’integrazione della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000) richiede il superamento congiunto di due soglie di punibilità: la soglia correlata all’imposta evasa passa da 77.468,53 euro a 30.000 euro, con riferimento a taluna delle singole imposte; quella legata all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, in valore assoluto, passa da 1.549.370,70 euro a 1.000.000 di euro.

Resta ferma, invece, l’alternativa (“percentuale”) rispetto a quest’ultima soglia. La fattispecie in esame, quindi, deve ritenersi integrata quando, non solo l’imposta evasa (sui redditi o IVA) è superiore a 30.000 euro, ma l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, seppure non superiore a 1.000.000 di euro, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione.

Anche l’integrazione della dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000) richiede il superamento congiunto di due analoghe soglie di punibilità. In tal caso, la soglia correlata all’imposta evasa passa da 103.291,38 euro a 50.000 euro, con riferimento a taluna delle singole imposte; mentre quella legata all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, in valore assoluto, passa da 2.065.827,60 euro a 2.000.000 di euro.

Resta ferma, anche in tal caso, l’alternativa (“percentuale”) rispetto a quest’ultima soglia. La fattispecie in esame, quindi, deve ritenersi integrata quando, non solo l’imposta evasa (sui redditi o IVA) è superiore a 50.000 euro, ma l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, seppure non superiore a 2.000.000,00 di euro, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione.

Con riguardo, infine, all’omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), occorre il superamento di un’unica soglia di punibilità correlata all’imposta evasa. Questa dovrà essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte (sui redditi o IVA), non più a 77.468,53 euro, ma a 30.000 euro.
 
Ok grazie rob, sempre gentile e preciso. Cmq è incredibile vedi con ke disinvoltura fanno norme con effetti retroattivi???
 
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