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Cessione di prodotti agricoli ed alimentari: novita’ dal 24.10.2012

Luigia

Amministratore
L’art. 62 del D.L. 24.1.2012 n.1 sulle cosiddette liberalizzazioni, poi convertito nella L. 24.3.2012 n.27, ha introdotto una disciplina specifica in materia di contratti tra Imprese riguardanti la cessione dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si tratta di una disposizione che, al di la’ del lodevole scopo che intenderebbe perseguire – eliminare i tempi lunghi di pagamento – e’ ben poco coerente con i principi di libertà di iniziativa economica. E comunque sembra stato emanato per incassare le sanzioni spropositate che vengono previste.

La norma introduce innanzitutto una serie di prescrizioni che debbono essere inserite, a pena di nullità, nei contratti i quali debbono essere sempre stipulati in forma scritta .
Sul BLOG è a seguito di un articolo pubblicato dal dott. Sergio Massa si è creata una discussione che vogliamo condividere con gli utenti del nostro FORUM. Rimandiamo quindi al blog per la lettura dell'articolo e dei commenti e proseguiamo la discussione sul FORUM. Buona Giornata a tutti.
Cessione di prodotti agricoli ed alimentari: novita’ dal 24.10.2012
 
Salve per quanto riguarda un titolare di un ingrosso alimentari con una vasta clientela composta di commercianti al dettaglio, in merito all'art.62 del D.L. del 24 gen 2012 annotando tutte le caratteristiche nella fattura immediata o D.D.T. (quali: durata del contratto, prezzo quantita' e tipologia dei prodotti, modalita di consegna e infine modalita' e termini di pagamento) elimina l'obbligo del stipula del contratto scritto? inoltre in questo caso deve annotare tutte queste caratteristiche nella fattura?
 
A mio avviso si, secondo il Decreto applicativo.
Quindi, riepilogando, in assenza di contratto scritto, va bene la fattura accompagnatoria (che e' DDT + fattura) contenente tutti gli elementi essenziali citati, a patto che contenga anche la dicitura "Assolve gli obblighi ....".
E va bene anche, in caso di fatturazione differita, scrivere tutti gli elementi essenziali ma SIA SUL DDT CHE SULLA SUCCESSIVA FATTURA (art. 3 n. 5 Decreto), oltre alla solita dicitura "Assolve ....".
 
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