Il contratto di leasing permette di ottenere la disponibilità di beni, mobili ed immobili, dietro il pagamento di
un determinato numero di canoni periodici e di riscattare al termine del contratto i beni, diventando pertanto proprietari degli stessi, pagando un prezzo di riscatto.
Non è infrequente che l’impresa locataria decida di cedere il contratto di leasing, facendo subentrare un terzo soggetto nei propri diritti ed obblighi derivanti dal contratto stesso.
La cessione può avvenire sia durante la “vita” del contratto che alla scadenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di riscatto.
L’operazione di cessione del contratto di leasing determina delle conseguenze fiscali, ai fini IVA e delle imposte dirette, che di seguito verranno esaminate.
RIFLESSI AI FINI II.DD.
Ai fini delle imposte dirette la cessione del contratto di leasing determina una sopravvenienza attiva pari al valore normale del bene ceduto.
La ratio di tale disposizione è quella di “limitare” la tendenza diffusa tra le imprese di cedere a terzi (soci, familiari dei soci, amministratori, ecc.) il contratto ad un prezzo appena superiore al valore di riscatto del bene a fronte di un valore di mercato del bene stesso di gran lunga più elevato.
La sopravvenienza attiva va determinata anche qualora per la cessione del contratto non sia stato previsto alcun corrispettivo.
Va, comunque, precisato che il valore normale del bene va considerato al netto dei canoni ancora dovuti e del prezzo di riscatto, attualizzati alla data di cessione del contratto.
Esempio.
Costo del bene € 50.000
Durata del contratto 36 mesi
Termine del contratto 30.4.2003
Canone mensile € 1.500
Prezzo di riscatto € 2.000
Si ipotizzi di cedere il contratto di leasing in data 30 novembre 2002. Il corrispettivo pattuito per la cessione è pari a € 20.000 (+ IVA 20%). A tale data il valore normale del bene è quantificabile in € 30.000 e l’ammontare dei canoni residui è pari a € 7.500 (1.500 x 5 mesi).Ipotizzando, infine, che l’ammontare degli interessi impliciti nei canoni residui (dicembre 2002 – aprile 2003) sia pari € 1.000, la sopravvenienza attiva è così determinata:
Valore normale del bene € 30.000 –Ammontare canoni netti (7.500 – 1.000) € 6.500
Ammontare prezzo di riscatto € 2.000 =Sopravvenienza attiva determinata € 21.500
Nel caso prospettato, poiché l’ammontare della sopravvenienza attiva tassabile è superiore al corrispettivo pattuito, sarà necessario effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi per un importo di € 1.500.Nel caso in cui l’ammontare del provento conseguito per la cessione del contratto di leasing (ad esempio, € 22.000) sia superiore alla sopravvenienza attiva determinata ai sensi dell’art. 55/917 (€ 21.500) non sarà necessario effettuare alcuna variazione in quanto concorrerà alla formazione del reddito d’impresa l’intero corrispettivo (€ 22.000).
L’eliminazione anticipata del bene acquisito in leasing non fa venire meno la deducibilità dei canoni né per il cedente né per il cessionario.
RIFLESSI AI FINI IVA
La cessione del contratto di leasing costituisce prestazione di servizi da assoggettare ad IVA con aliquota ordinaria.
Ciò trova applicazione anche nel caso in cui oggetto della “cessione” è un contratto di leasing di un’autovettura.
Di più non sò.
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