La certificazione energetica degli edifici dovrebbe migliorare la trasparenza e l'efficienza del mercato immobiliare, fornendo ai potenziali acquirenti e locatari una informazione oggettiva della prestazione energetica dell'immobile. In un panorama che racchiude la progettazione di nuovi edifici ad elevata prestazione e la ristrutturazione, risulta evidente che la certificazione energetica degli edifici porterà effetti positivi sul valore di mercato degli immobili, incentivando la riqualificazione degli edifici a bassa prestazione energetica.
Più in particolare, gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007, e' stata presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica (certificazione energetica edifici), redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C. Con la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato di certificazione energetica:
a) limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti ad essa dedicati;
b) all’intero edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente.
Gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al precedente punto, sono soggetti all’obbligo della certificazione energetica, secondo la seguente gradualità temporale:
a) a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile.
Qualora l’intero edificio oggetto di compravendita sia costituito da più unità abitative servite da impianti termici
autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità;
b) a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
c) a decorrere dal 1° settembre 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare
interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o
contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il
legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte medesima;
d) a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
e) a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari;
f) a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione dell’intero edificio o della singola unità immobiliare.
Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica deve essere allegato, in originale o in copia autenticata, all’atto di trasferimento a titolo oneroso.
Nel caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica,l’attestato stesso deve essere consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso. A partire dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica deve essere obbligatoriamente consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata
conforme all’originale in suo possesso.