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Certificaz.energetica edifici!

Gio.

Utente
E' opportuno ricordare visto il numero considerevole di persone che "bazzicano" nel NOSTRO mondo edile che frequentano il forum facendo rif.all D.Lgs. 192/05 e s.m.i. recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” all’art. 6 ha esteso l’obbligo di dotare gli edifici di attestato di certificazione energetica, a decorrere dal 1° luglio 2009 anche ai casi di trasferimento a titolo oneroso di singole unità immobiliari.

In attesa dell’emanazione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di certificazione energetica è stato sostituito dall’attestato di qualificazione energetica (art. 11 D.Lgs. 192/05 e s.m.i.).

L’attestato di qualificazione energetica, predisposto da un professionista abilitato, riporta i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio o dell’unità immobiliare in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico, l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.

Una buona giornata.-:yes2:
 
Riferimento: Certificaz.energetica edifici!

Caro Gio, sei n'a bomba si dice a Roma, ma qunto è complicato solo a leggerlo quello che hai scritto. Speriamo di non averne bisogno, sono contento di non occuparmi più di edilizia, ma una domanda nasce spontanea, direbbe Lubrano.
Se vendo una casa o un ufficio, da privato o azienda, devo fare tutta sta pippetta, sono obbligato? E se non la faccio che succede?

Ciao e grazie, è sempre un piacere leggerti.
 
Riferimento: Certificaz.energetica edifici!

Io ho sentito che in caso di compravendita, i costi per la certificazione energetica non dovranno essere a carico del venditore.
Quello che mi chiedo è: se un'appartamento (acquistato un paio d'anni fa) non ne è dotato si deve provvedere subito a procurarsi questa certificazione oppure se ne può fare a meno ed aspettare la vendita (eventuale)?
Nel primo caso: cosa si deve fare? e quali sono i costi?
 
Riferimento: Certificaz.energetica edifici!

La certificazione energetica degli edifici dovrebbe migliorare la trasparenza e l'efficienza del mercato immobiliare, fornendo ai potenziali acquirenti e locatari una informazione oggettiva della prestazione energetica dell'immobile. In un panorama che racchiude la progettazione di nuovi edifici ad elevata prestazione e la ristrutturazione, risulta evidente che la certificazione energetica degli edifici porterà effetti positivi sul valore di mercato degli immobili, incentivando la riqualificazione degli edifici a bassa prestazione energetica.

Più in particolare, gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007, e' stata presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica (certificazione energetica edifici), redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C. Con la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato di certificazione energetica:

a) limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti ad essa dedicati;
b) all’intero edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente.

Gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al precedente punto, sono soggetti all’obbligo della certificazione energetica, secondo la seguente gradualità temporale:

a) a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile.
Qualora l’intero edificio oggetto di compravendita sia costituito da più unità abitative servite da impianti termici
autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità;
b) a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
c) a decorrere dal 1° settembre 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare
interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o
contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il
legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte medesima;
d) a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
e) a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari;
f) a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione dell’intero edificio o della singola unità immobiliare.

Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica deve essere allegato, in originale o in copia autenticata, all’atto di trasferimento a titolo oneroso.

Nel caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica,l’attestato stesso deve essere consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso. A partire dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica deve essere obbligatoriamente consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata
conforme all’originale in suo possesso.
 
Riferimento: Certificaz.energetica edifici!

La certificazione energetica degli edifici dovrebbe migliorare la trasparenza e l'efficienza del mercato immobiliare, fornendo ai potenziali acquirenti e locatari una informazione oggettiva della prestazione energetica dell'immobile. In un panorama che racchiude la progettazione di nuovi edifici ad elevata prestazione e la ristrutturazione, risulta evidente che la certificazione energetica degli edifici porterà effetti positivi sul valore di mercato degli immobili, incentivando la riqualificazione degli edifici a bassa prestazione energetica.

Più in particolare, gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007, e' stata presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica (certificazione energetica edifici), redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C. Con la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato di certificazione energetica:

a) limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti ad essa dedicati;
b) all’intero edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente.

Gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al precedente punto, sono soggetti all’obbligo della certificazione energetica, secondo la seguente gradualità temporale:

a) a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile.
Qualora l’intero edificio oggetto di compravendita sia costituito da più unità abitative servite da impianti termici
autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità;
b) a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
c) a decorrere dal 1° settembre 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare
interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o
contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il
legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte medesima;
d) a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
e) a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari;
f) a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione dell’intero edificio o della singola unità immobiliare.

Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica deve essere allegato, in originale o in copia autenticata, all’atto di trasferimento a titolo oneroso.

Nel caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica,l’attestato stesso deve essere consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso. A partire dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica deve essere obbligatoriamente consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata
conforme all’originale in suo possesso.

Uffa ho capito poco o niente Facciamo qualche esempio.

Appartamento sito in MI palazzo costruito negli anni 30/40 totale di 30 unità immobiliiari - NO riscaldamento autonomo - come e chi deve chiedere il certificato energetico ogni singolo proprietario o l'amministratore del condominio?

Villa singola - chiede il proprietario
ville a schiera - chiedono i singoli x ogni loro porzione o tutti i proprietari x il totale?

Come va chiesto? I costi a quanto ammontano circa?

Grazie

Marta
 
Riferimento: Certificaz.energetica edifici!

Gio, ma sarai preparato in materia!!!!! Che cavolo hai fatto un trattato!!!
Complmenti!!!!
Ma semplicemente, per i comuni mortali e profani come noi, che succede se per immobili vecchi nun c'è sto cavolo de certificato, te lo dico alla romana, che si fa non si puo vendere? Ci sono sanzioni? O semplicemente l'acquirente tira sul prezzo!!! Detto papale papale.

Ciao caro amico

Maurizio
 
Riferimento: Certificaz.energetica edifici!

Uffa ho capito poco o niente Facciamo qualche esempio.

Appartamento sito in MI palazzo costruito negli anni 30/40 totale di 30 unità immobiliiari - NO riscaldamento autonomo - come e chi deve chiedere il certificato energetico ogni singolo proprietario o l'amministratore del condominio?

Villa singola - chiede il proprietario
ville a schiera - chiedono i singoli x ogni loro porzione o tutti i proprietari x il totale?

Come va chiesto? I costi a quanto ammontano circa?

Grazie

Marta:yes2:

Premesso l'alto-mare dei comuni in questo marasma di rinvii normativi,andiamo ad anlizzare le tue domande,Marta!

Appartamento sito in MI palazzo costruito negli anni 30/40 totale di 30 unità immobiliiari - NO riscaldamento autonomo - come e chi deve chiedere il certificato energetico ogni singolo proprietario o l'amministratore del condominio?
Lo richiede chi vende, poche regioni hanno legiferato in merito,la certificazione energetica non deve essere allegata all'atto.-
IL tecnico di parte rilascia qualificazione.-
Oggi fare delle previsioni di costi di rilascio diventa alquanto "rischioso"!
Quindi anche per le altre due domande vale quanto sopra viene richiesta sempre dal proprietario ovvero da chi vende!
Ti saluto,buon pomeriggio.-:yes2:
 
Riferimento: Certificaz.energetica edifici!

Gio, ma sarai preparato in materia!!!!! Che cavolo hai fatto un trattato!!!
Complmenti!!!!
Ma semplicemente, per i comuni mortali e profani come noi, che succede se per immobili vecchi nun c'è sto cavolo de certificato, te lo dico alla romana, che si fa non si puo vendere? Ci sono sanzioni? O semplicemente l'acquirente tira sul prezzo!!! Detto papale papale.

Ciao caro amico

Maurizio

Ciao Maurizio,
vedi risposta a Marta, siamo sempre nell'Italietta anche qui, alcune regioni si sono adeguate legiferando in merito altre no (visto il marasma normativo tra rinvii e altro, han fatto bene, aggiungo io...) inoltre come ti sottolineavo non va allegata all'atto al momento!
Ciaoo un buon pomeriggio,
Gio:yes2:
 
Riferimento: Certificaz.energetica edifici!

Uffa ho capito poco o niente Facciamo qualche esempio.

Appartamento sito in MI palazzo costruito negli anni 30/40 totale di 30 unità immobiliiari - NO riscaldamento autonomo - come e chi deve chiedere il certificato energetico ogni singolo proprietario o l'amministratore del condominio?

Villa singola - chiede il proprietario
ville a schiera - chiedono i singoli x ogni loro porzione o tutti i proprietari x il totale?

Come va chiesto? I costi a quanto ammontano circa?

Grazie

Marta:yes2:

Premesso l'alto-mare dei comuni in questo marasma di rinvii normativi,andiamo ad anlizzare le tue domande,Marta!

Appartamento sito in MI palazzo costruito negli anni 30/40 totale di 30 unità immobiliiari - NO riscaldamento autonomo - come e chi deve chiedere il certificato energetico ogni singolo proprietario o l'amministratore del condominio?
Lo richiede chi vende, poche regioni hanno legiferato in merito,la certificazione energetica non deve essere allegata all'atto.-
IL tecnico di parte rilascia qualificazione.-
Oggi fare delle previsioni di costi di rilascio diventa alquanto "rischioso"!
Quindi anche per le altre due domande vale quanto sopra viene richiesta sempre dal proprietario ovvero da chi vende!
Ti saluto,buon pomeriggio.-:yes2:

Grazie

credo che, se possibile, proporrò all'amm.re del condominio di interessarsi perchè ovviamente l'appartamento non è l'edificio ma una piccola parte di quest'ultimo quindi teoricamente avrebbe senso hce il cetificato sia riferito allo stabile.

Marta
 
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