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CCNL Studi professionali

Megghie

Utente
Salve a tutti,
sono nuova del forum.. innanzitutto complimenti, è veramente un ottimo sito!
E passiamo al mio quesito.. ad un dipendente di uno studio professionale con CCNL Studi professionali spettano ore di permessi oltre ai 26 gg di ferie che maturano in un anno?
Ne vorrei essere sicura prima di informarmi presso il datore di lavoro.. grazie!!
 
Riferimento: CCNL Studi professionali

Salve, la risposta è affermativa. Infatti la norma è prevista dagli artt. 87 e 88 del ccnl del 3 Maggio 2006, che per opportuna conoscenza si riportano.
Saluti domenico
Art. 87
DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE
L’orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate; in questo ultimo caso la cessazione dell’attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del Sabato.
In considerazione dell’estrema variabilità delle esigenze dei Professionisti aderenti al presente contratto, i regimi dell’orario di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell’orario annuo, specifiche articolazioni alternative così come sotto elencate ai punti A) e B).
A) Orario settimanale su 5 (cinque) giorni
Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal Lunedì al Venerdì.
In questo caso la riduzione dell’orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di
lavoro.
Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite.B) Orario di lavoro su 6 (sei) giorni
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell’orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore, fermo restando che la cessazione dell’attività lavorativa avverrà entro le ore 13 (tredici) del Sabato.
In questo caso la riduzione dell’orario di lavoro sarà pari a 66 (sessantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di
lavoro.
Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite.
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio
dell’anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a
tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

Articolo 88
FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO
Per far fronte alle variazioni dell’intensità di attività nelle strutture lavorative potranno essere realizzati specifici accordi tra le parti, in aggiunta a quanto previsto alle lettere A) e B) del precedente articolo .., che prevedano, in
particolari periodi dell’anno, i seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:
1) Superamento dell’orario settimanale contrattuale sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali, con equivalente compensazione di 36 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane.
2) Superamento dell’orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 (quarantotto) ore settimanali, con equivalente compensazione di 32 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane
Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 87 pari a 30 (trenta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale.
Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 87 pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale.
 
Riferimento: CCNL Studi professionali

Salve,
mi intrometto nella discussione per chiedere alcune precisazioni, mi hanno appena fatto un contratto inserito nel CCNL studi professionali e ho letto che nelle ferie bisogna conteggiare anche il sabato, ma vorrei capire come....nel senso: se faccio una settimana intera di ferie pur avendo l'orario ripartito su 5 giorni me ne tolgono 6? quindi se ne faccio due attaccate perdo 12 gg di ferie? ma più complicato se prendo solo giovedì e venerdi devo contare anche il sabato? scusate ma è il primo contratto e non mi era mai capitato di dover contare nelle ferie un giorno non lavorativo.
GRAZIE
 
Riferimento: CCNL Studi professionali

Salve,
mi intrometto nella discussione per chiedere alcune precisazioni, mi hanno appena fatto un contratto inserito nel CCNL studi professionali e ho letto che nelle ferie bisogna conteggiare anche il sabato, ma vorrei capire come....nel senso: se faccio una settimana intera di ferie pur avendo l'orario ripartito su 5 giorni me ne tolgono 6? quindi se ne faccio due attaccate perdo 12 gg di ferie? ma più complicato se prendo solo giovedì e venerdi devo contare anche il sabato? scusate ma è il primo contratto e non mi era mai capitato di dover contare nelle ferie un giorno non lavorativo.
GRAZIE

basta che consideri che ogni giorno vale 1,2
quindi : 1 settimana - 5 giorni = 6 di ferie
2 giorni = 2,4 di ferie
 
Riferimento: CCNL Studi professionali

Salve, la risposta è affermativa. Infatti la norma è prevista dagli artt. 87 e 88 del ccnl del 3 Maggio 2006, che per opportuna conoscenza si riportano.
Saluti domenico
Art. 87
DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE
L’orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate; in questo ultimo caso la cessazione dell’attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del Sabato.
In considerazione dell’estrema variabilità delle esigenze dei Professionisti aderenti al presente contratto, i regimi dell’orario di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell’orario annuo, specifiche articolazioni alternative così come sotto elencate ai punti A) e B).
A) Orario settimanale su 5 (cinque) giorni
Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal Lunedì al Venerdì.
In questo caso la riduzione dell’orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di
lavoro.
Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite.B) Orario di lavoro su 6 (sei) giorni
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell’orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore, fermo restando che la cessazione dell’attività lavorativa avverrà entro le ore 13 (tredici) del Sabato.
In questo caso la riduzione dell’orario di lavoro sarà pari a 66 (sessantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di
lavoro.
Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite.
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio
dell’anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a
tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

Articolo 88
FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO
Per far fronte alle variazioni dell’intensità di attività nelle strutture lavorative potranno essere realizzati specifici accordi tra le parti, in aggiunta a quanto previsto alle lettere A) e B) del precedente articolo .., che prevedano, in
particolari periodi dell’anno, i seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:
1) Superamento dell’orario settimanale contrattuale sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali, con equivalente compensazione di 36 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane.
2) Superamento dell’orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 (quarantotto) ore settimanali, con equivalente compensazione di 32 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane
Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 87 pari a 30 (trenta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale.
Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 87 pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale.

per i contratti part-time di 20 ore settimanali a tempo determinato quante sono le ore annue di permessi retribuiti e i giorni di ferie? Le festività soppresse vengono retribuite o considerate come ulteriori giorni di ferie?
 
Riferimento: CCNL Studi professionali

Salve, la risposta è affermativa. Infatti la norma è prevista dagli artt. 87 e 88 del ccnl del 3 Maggio 2006, che per opportuna conoscenza si riportano.
Saluti domenico
Art. 87
DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE
L’orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate; in questo ultimo caso la cessazione dell’attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del Sabato.
In considerazione dell’estrema variabilità delle esigenze dei Professionisti aderenti al presente contratto, i regimi dell’orario di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell’orario annuo, specifiche articolazioni alternative così come sotto elencate ai punti A) e B).
A) Orario settimanale su 5 (cinque) giorni
Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal Lunedì al Venerdì.
In questo caso la riduzione dell’orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di
lavoro.
Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite.B) Orario di lavoro su 6 (sei) giorni
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell’orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore, fermo restando che la cessazione dell’attività lavorativa avverrà entro le ore 13 (tredici) del Sabato.
In questo caso la riduzione dell’orario di lavoro sarà pari a 66 (sessantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di
lavoro.
Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite.
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio
dell’anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a
tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

Articolo 88
FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO
Per far fronte alle variazioni dell’intensità di attività nelle strutture lavorative potranno essere realizzati specifici accordi tra le parti, in aggiunta a quanto previsto alle lettere A) e B) del precedente articolo .., che prevedano, in
particolari periodi dell’anno, i seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:
1) Superamento dell’orario settimanale contrattuale sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali, con equivalente compensazione di 36 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane.
2) Superamento dell’orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 (quarantotto) ore settimanali, con equivalente compensazione di 32 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane
Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 87 pari a 30 (trenta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale.
Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 87 pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale.

In merito volevo un consiglio:
lavoro per una Società che applica questo tipo di contratto, purtroppo non rispetta le regole. Non ci concede il riposo setimanale e ci richiede prestazioni strordinarie, su trenta giorni mensili nè lavoriamo 28/29. Gli straordinari effettuati figurano in busta paga sotto la voce "TRASFERTA ITALIA". ... Il calcolo dei compensi è indicativo secondo dei paramentri tutti aziendali!
Ho la possibilità di rifiutarmi di fare tale mole di straordinario?
Quali organi allertare, considerato che il Cosulente di Lavoro va a braccietto con i sindacati?
 
Riferimento: CCNL Studi professionali

Salve, il ccnl indicato prevede che l'azienda ha diritto di richiedere prestazioni di lavoro straordinario ( solo in casi eccezionali) nel limite di 200 ore all'anno.
La norma contrattuale ( art.90), stabilsce che il rifiuto di svolgere lavoro straordinario deve essere giustificato dal lavoratore .

Alla domanda "Quali organi allertare, considerato che il Consulente di Lavoro va a braccietto con i sindacati? ", vorrai sollecitare l'intervento dei servizi Ispettivi presenti c/o la DPL ( Direzione Provinciale del Lavoro) di appartenenza.
Saluti Domenico
 
Re: Riferimento: CCNL Studi professionali

buongiorno sono nuova del forum e spero di postare correttamente. Sono una lavoratrice part time (da settembre 2010 - fino a tale data ero full time e sono iscritta all'università. Solo di recente ho scoperto che ho diritto a 40 ore annue a titolo di permessi studio, oltre che al giorno dell'esame e ai due giorni precedenti allo stesso. Le domande che pongo sono 2:
- anche se lavoro 32 ore settimanali ho diritto alle 40 ore annue oppure vengono ricolacolate proporzionandole all'orario di lavoro? Inoltre queste ore posso goderle solo per frequentare lezioni all'università o anche per assentarmi dal lavoro e studiare da casa?
- posso chiedere che mi vengano fatte usufruire anche le ore che dal 2008 ad oggi (40 x 3= 120) non ho goduto in quanto nessuno mi aveva messo al corrente?
Grazie.
 
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