se può essere utile ti invio questa nota:
Il decreto legislativo 314/97 ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 1998, una nuova procedura di tassazione "congiunta".
Il sistema funziona così.
Tutti gli Enti previdenziali comunicano periodicamente al Casellario centrale, tenuto dall'Inps, gli importi delle pensioni in pagamento. Il Casellario elabora i dati e indica agli Enti la misura della tassazione IRPEF da applicare a ciascun pensionato, determinandola sulla base del reddito annuo globale derivante dai diversi trattamenti di pensione.
Quando l'Inpgi riceve dal Casellario la comunicazione circa la esatta misura della tassazione da applicare, è tenuto per legge ad operare il conguaglio sui ratei ancora in pagamento nell'anno in corso e a versare le somme corrispettive al Fisco.
In sostanza, il calcolo ed il versamento che avrebbe dovuto fare il pensionato al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, viene elaborato (sempre per disposizione di legge) dal Casellario e ripartito in proporzione agli importi pensionistici erogati da ciascun Ente.
In questo modo, coloro che dispongono esclusivamente di redditi derivanti da trattamenti di pensione, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi annuale.
L'inconveniente di questo sistema è che il pensionato, nei mesi in cui vengono effettuate le trattenute di conguaglio, può vedersi dimezzato o talvolta quasi azzerato il rateo di pensione.
Bisogna verificare se nel tuo caso è stato fatto il conguaglio delle pensioni,
in questo caso dovresti valutare se se tenuto o ti conviene fare la denuncia dei redditi.