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casa: legge stabilità 2016

carmine

Utente
Buogiorno
alla luce delle varie detrazioni fiscali che si posso ottenenere per l'acquisto della casa di cui sono a conoscenza , qualcuno potrebbe darmi delucidazioni in merito all'esempio sotto riportato che non ho compreso

Detrazione fiscale del 50% su 10 anni calcolata sul 25% del prezzo di acquisto fino al massimo di 96.000 euro:

Acquisto di un appartamento al prezzo di 250.000 si avrebbe una detrazione pari a : 250.000 X 25% = 62.500 X 50%= 31.250 di detrazione fiscale
 
Grazie mille per la risposta, quindi mi sta dicendo che l'esempio riguarderebbe le ristrutturazioni, ma la mia perplessità è nata dal fatto che quell'esempio è inserito in un contesto di vendita di nuove costruzioni, quindi è fumo negli occhi.........invece mi conferma che per l'acquisto di una nuova casa, si hanno detrazioni irpef del 50% di iva (versata) 4%-10% da conteggiare in 10 anni
 
Ultima modifica:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...+2016/CIRCOLARE+N_12_E+DEL+08+APRILE+2016.pdf

L’art. 1, comma 56 della
legge di Stabilità 2016
prevede che
“a
i fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il
pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato
entro il 31 dicembre 2016, di unita' immobiliari a destinazione residenziale, di
classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese
costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo e' pari al 50
per cento del
l'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed e' ripartita in
dieci
quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi
d'imposta successivi.”
23
1
) La detrazione IRPEF, in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari al

50
per cento
d
ell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto
” di
unità immobiliari effettuato o da effettuare “
entro il 31 dicembre 2016

.
Ne
consegue che, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è
necessario che
il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta 2016.
2
) L’
IVA
in
acconto versata nell’anno 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è
detraibile perché la norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare “
entro
il 31 dicembre 2016
”.
 
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