Le disposizioni che regolano l’IMU ne prevedono l’effetto sostitutivo, per la componente immobiliare, dell'IRPEF e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (art.8, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011).
Al riguardo, si ricorda che con circolare n. 3/DF del 2012 il Dipartimento delle finanze ha precisato che la locuzione “beni non locati” ricomprende:
i fabbricati
i terreni.
Detti immobili, pertanto, rientrano nell’oggetto dell’IMU non solo nel caso in cui non risultino locati, ma anche in quello in cui non siano affittati.
L’effetto sostitutivo, quindi, si esplica sui redditi fondiari rivenienti dai terreni, per la componente dominicale, e dai fabbricati, non affittati e non locati.
La medesima circolare ha chiarito, inoltre, che rientrano nell’ipotesi degli immobili non locati, oltre a quelli tenuti a disposizione, anche quelli concessi in comodato gratuito e quelli destinati a uso promiscuo del professionista.
Per quanto riguarda l'immobile dato in uso gratuito al familiare le istruzioni del 730 specificano che occorre utilizzare alla colonna 2 il codice di utilizzo ‘10’ abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione
anagrafica; oppure unità in comproprietà utilizzate come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante. In
presenza di questo codice non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite dall’Imu.