Riferimento: cartella senza motivazione
L'art. 6 del D.M. 3 Settembre 1999 n. 321 ha disciplinato il contenuto minimo della cartella di pagamento; in particolare è stato previsto che tale contenuto sia costituito dagli elementi che devono essere elencati nel ruolo ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dello stesso D.M. 321/1999 e quindi:
- il numero identificativo univoco a livello nazionale;
- l'ente creditore;
- la specie del ruolo;
- il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori;
- l'anno o il periodo di riferimento del credito;
- l'importo di ogni articolo di ruolo;
- il totale degli importi iscritti a ruolo;
- il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;
- l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo;
- nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.
Le disposizioni normative relative al contenuto della cartella di pagamento devono essere integrate dall'art. 7, commi 1 e 2, della Legge 212/2000, il quale dispone che gli atti degli agenti della riscossione devono tassativamente indicare:
- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
In tale prospettiva, quindi, anche la cartella di pagamento deve essere adeguatamente motivata
(in dottrina, vedi Voglino: "Brevi considerazioni sulla motivazione della cartella di pagamento" in Boll. Trib., 1998, pag. 1239 e segg.).
Inoltre, la legge Finanziaria per il 2007 - Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 - ha previsto, all'art. 1, comma 163, che
"nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo" e, quindi, la cartella di pagamento contenente il ruolo (ma anche, laddove utilizzata, l'ingiunzione di pagamento) debba essere notificata
"al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo".
In merito al ricorso sfavorevole, le parti in giudizio non hanno l'obbligo, ma solo l'
onere di provvedere alla notificazione della sentenza (dispositivo e motivazione) alle altre parti (art. 38 del D. Lgs. 546/92).