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cartella senza motivazione

jimi3

Utente
Un contribuente riceve una cartella di pagamento, relativa a Tassa sui rifiuti, che non reca alcun riferimento ad un possibile avviso di accertamento precedente od a sentenza.

In effetti, la società aveva ricevuto un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti, contro cui aveva fatto ricorso ed aveva perso il ricorso.

Nella cartella il Comune (od Equitalia) credo che sono tenuti ad indicare gli estremi dell'atto precedente la cartella (avviso di accertamento o sentenza?) ai sensi dell'art. 12 DPR 602 1973

Qualcuno mi sa indicare qualche sentenza /giurisprudenza che applichi l'art. 12 e che possa usare per un eventuale ricorso?

Grazie a tutti
 
Riferimento: cartella senza motivazione

Un contribuente riceve una cartella di pagamento, relativa a Tassa sui rifiuti, che non reca alcun riferimento ad un possibile avviso di accertamento precedente od a sentenza.

In effetti, la società aveva ricevuto un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti, contro cui aveva fatto ricorso ed aveva perso il ricorso.

Nella cartella il Comune (od Equitalia) credo che sono tenuti ad indicare gli estremi dell'atto precedente la cartella (avviso di accertamento o sentenza?) ai sensi dell'art. 12 DPR 602 1973

Qualcuno mi sa indicare qualche sentenza /giurisprudenza che applichi l'art. 12 e che possa usare per un eventuale ricorso?

Grazie a tutti

puoi tentare di fare ricorso avverso il vizio insito nella cartella, ma questo solo per perdere tempo e denaro.
infatti è noto che, almeno fino al 31.12.2010, l'iscrizione a ruolo avviene a seguito della sentenza della commissione provinciale e se mi indichi che per detto avviso hai anche perso il ricorso, quello che puoi fare è solo fare appello alla sentenza dei primi giudici.
ciao
 
Riferimento: cartella senza motivazione

L'art. 6 del D.M. 3 Settembre 1999 n. 321 ha disciplinato il contenuto minimo della cartella di pagamento; in particolare è stato previsto che tale contenuto sia costituito dagli elementi che devono essere elencati nel ruolo ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dello stesso D.M. 321/1999 e quindi:

  • il numero identificativo univoco a livello nazionale;
  • l'ente creditore;
  • la specie del ruolo;
  • il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori;
  • l'anno o il periodo di riferimento del credito;
  • l'importo di ogni articolo di ruolo;
  • il totale degli importi iscritti a ruolo;
  • il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;
  • l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo;
  • nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.

Le disposizioni normative relative al contenuto della cartella di pagamento devono essere integrate dall'art. 7, commi 1 e 2, della Legge 212/2000, il quale dispone che gli atti degli agenti della riscossione devono tassativamente indicare:

  • l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  • l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  • le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
  • il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

In tale prospettiva, quindi, anche la cartella di pagamento deve essere adeguatamente motivata (in dottrina, vedi Voglino: "Brevi considerazioni sulla motivazione della cartella di pagamento" in Boll. Trib., 1998, pag. 1239 e segg.).

Inoltre, la legge Finanziaria per il 2007 - Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 - ha previsto, all'art. 1, comma 163, che "nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo" e, quindi, la cartella di pagamento contenente il ruolo (ma anche, laddove utilizzata, l'ingiunzione di pagamento) debba essere notificata "al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo".

In merito al ricorso sfavorevole, le parti in giudizio non hanno l'obbligo, ma solo l'onere di provvedere alla notificazione della sentenza (dispositivo e motivazione) alle altre parti (art. 38 del D. Lgs. 546/92).
 
Riferimento: cartella senza motivazione

In effetti la normativa abbastanza chiara sull'argomento è quella detta: lo statuto del contrbuente e l'art. 12 DPR 602/73 e il decreto interministeriale 321/99

ma qualcuno conosce qualche sentenza sull'agomento?
 
Riferimento: cartella senza motivazione

Vedi Cassazione, sez. Trib., sentenza del 14 Maggio 2010 n. 11722

E ancora prima:

"L'ente impositore ha sempre l'obbligo di chiarire nella cartella esattoriale, sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione a ruolo dell'importo preteso, in modo da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successivamente recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della Legge 27 Luglio 2000 n. 212, ponendosi una diversa interpretazione della norma in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando la cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento" (Cass., 16 Settembre 2005 n. 18415; Cass., 12 Agosto 2004 n. 15638; Cass., 6 Settembre 2004 n. 17947).
 
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