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Cartella in ritardo ricorso contro agenzia

eojpira

Utente
Ho ricevuto una cartella per imposte irap e iva non pagate per l’anno 1998.
Ho fatto ricorso contro l’Agenzia per decadenza dei termini.
L’Agenzia ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva (cioè dovevo ricorrere avverso il Concessionario che ha consegnato in ritardo) ed asserendo che a quel tempo il ruolo doveva essere esecutivo a pena decadenza entro il 31/12 del 2° anno successivo alla presentazione della Dichiarazione dei Redditi (la data del visto è 28/12/2001 ) e che la consegna del ruolo non era sottoposta ad alcun termine (la data di consegna del ruolo è 25/02/2003).
Avete consigli o suggerimenti su come muovermi adesso?
 
Riferimento: Cartella in ritardo ricorso contro agenzia

in merito alla legittimazione passiva, la questione è stata risolta dalla Cassazione (sez. unite, sent. 16412, 25 luglio 2007) nel senso che potevi chiamare in giudizio indifferentemente l'AdE o l'agente della riscossione (per cui non vedrei problemi sul punto specifico).

per quanto concerne la tempestività della notifica, direi che - in ipotesi di esercizio d'imposta coincidente con l'anno solare - doveva essere notificata entro il termine ultimo per accertare l'anno 1998:
con condono
31 dicembre 2003 (dichiarazione presentata);
31 dicembre 2004 (dichiarazione omessa);
senza condono
31 dicembre 2005 (dichiarazione presentata);
31 dicembre 2006 (dichiarazione omessa);
 
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grazie, ma ho fatto ulteriori ricerche e ho trovato questa sentenza della cassazione (del 28/1/2008 n.283) : " va dichiarato inammissibile per violazione della legitimatio ad causam, rilevabile in ogni stato e grado del processo,il ricorso introduttivo in cui venga eccepita l'illegittimità di una cartella esattoriale per vizi propri e che veda la chiamata in causa del solo Ufficio fianziario.."
io credo di non avere speranze perche' non sono entrato nel merito delle imposte (in quel caso il legittimato è l'A.d.E) ma della cartella notificata in ritardo (legittimato e' SOLO il Concessionario)...
 
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... io credo di non avere speranze perche' non sono entrato nel merito delle imposte (in quel caso il legittimato è l'A.d.E) ma della cartella notificata in ritardo (legittimato e' SOLO il Concessionario)...

non discuto ... le carte le hai tu, il ricorso lo hai fatto tu e solo tu, pertanto, hai gli elementi per decidere per il meglio nel caso concreto.

permettimi solo di dissentire su di un punto (a mio avviso fondamentale): l'eccezione di intervenuta decadenza si propone nei confronti dell'AdE o dell'Agente della riscossione? (questo è il tema). IMHO la risposta è solo una: nei confronti dell'AdE (o altro ente impositore) e sviluppo il ragionamento come segue:

1) l'eccezione di intervenuta decadenza dell'AdE si propone nei confronti dell'AdE e non dell'Agente della riscossione;
2) poi sarà onere dell'AdE intervenire in giudizio e chiamare - a sua volta - l'agente della riscossione sostenendo qualcosa del tipo "noi siamo stati diligenti, il ruolo lo abbiamo formato tempestivamente (entro il termine ultimo per l'accertamento) e, sempre tempestivamente, lo abbiamo trasmesso all'agente della riscossione il quale ha poi notificato tardi la cartella al contribuente. La resposanbilità della tardiva notifica non è nostra, ma dell'Agente della riscossione". In questo ragionamento, come vedi, il contribuente è il terzo incomodo ... e questa difesa non spetta certamente al contribuente il quale è l'ultimo destinatario del processo di notificazione e riceve l'atto solo alla fine ... (come può sapere chi ha fatto le cose male e chi bene: il contribuente ha solo ricevuto tardi la notifica e la tardività la eccepisce all'ente impositore ...) :p

dulcis in fundo, a mio modo di vedere, per queste cartelle relative ad annualità condonate il problema non è tanto quello di chi viene chiamato in giudizio (meglio chiamarli entrambi, se proprio vuoi andare sul sicuro!), ma piuttosto quello di vedere se la cartella è stata notificata (o non è stata notificata) entro il termine ultimo per l'accertamento ... si tratta di una verifica tutto sommato semplice e, per esperienza, di solito purtroppo riescono a rispettare tale termine (di solito, mica sempre, ci sono le eccezioni!)
 
Riferimento: Cartella in ritardo ricorso contro agenzia

... eccepita l'illegittimità di una cartella esattoriale per vizi propri ...

P.S. l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria per tardiva notifica dell'atto impositivo non è un vizio proprio della cartella, a mio avviso, ma un problema dell'AdE ... dimostrino loro che la tardività dipende dal comportamento dell'Agente della riscossione; e quand'anche mai vi riuscissero, l'atto tardivo rimane nei confronti del contribuente ... e la pretesa erariale è perenta ... :eek:
 
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... e questa difesa non spetta certamente al contribuente il quale è l'ultimo destinatario del processo di notificazione e riceve l'atto solo alla fine ... (come può sapere chi ha fatto le cose male e chi bene: il contribuente ha solo ricevuto tardi la notifica e la tardività la eccepisce all'ente impositore ...) :p

sulla cartella c'e' scritto che il ruolo è stato reso esecutivo il 28/12/2001 (entro 2 anni dalla presentazione) quindi, a loro parere, il contribuente sapeva che l'A.d.E. non era "colpevole" e che quindi la cartella era "viziata" per colpa del Concessionario...e se la Commissione decide in tal senso il ricorso è illegittimo secondo me...
oddio, sulla cartella c'e' anche scritto nella sezione A chi presentare il ricorso: "notificare il ricorso all'Ufficio finanziario che ha emesso il ruolo..."
quindi neanche loro hanno le idee tanto chiare...
 
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sulla cartella c'e' scritto che il ruolo è stato reso esecutivo il 28/12/2001 ...

guarda, ti dico la mia opinione: la cartella di pagamento è un atto a fromazione progressiva avente natura recettizia, ovvero in parole povere, nei confronti del contribuente si perfeziona solo con la notifica (fatta correttamente). Dentro la cartella possono scrivere quello che voglio in merito all'esecutività - che è procedura interna ai rapporti tra AdE e Agente della riscossione - per il contribuente fa fede la notifica e solo quella ... :eek:

... quindi, a loro parere, il contribuente sapeva che l'A.d.E. non era "colpevole" e che quindi la cartella era "viziata" per colpa del Concessionario ...

una cosa è ciò che scrivono, altra il diritto processuale tributario: spesso e volentieri le due cose non coincidono e il Giudice se ne accorge, basta solo dargli l'input giusto :yes2:

Eppoi, tutto sommato, ora sei in ballo con il ricorso e, quindi, ti conviene "ballare" con quello che hai in mano sposando la tesi a te più favorevole, mica quella dell'AdE, giusto!?
 
Ultima modifica:
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Giustissimo!:yes2:

Naturalmente non avrai presentato ricorso per perorare la causa dell'AdE:yes2
Anche a sposare la tesi che hai in mano, quella della decadenza dei termini, che mi sembra sia l'unico motivo del ricorso, parte del giudizio non è l'Agenzia delle Entrate ma il concessionario.
Io la strada la vedo in salita, molto in salita e credo che ti faranno pagare anche le spese di giudizio!
Spero di sbagliarmi.
 
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