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cartella decadenza beneficio prima casa

jimi3

Utente
Salve a tutti
ho ricevuto una cartella per la maggiore imposta e le sanzioni relativa alla decadenza dal beneficio I casa in quanto il contribuente effettivamente non ha trasferito la residenza nei 18 mesi, come dichiarato nell'atto di acquisto della casa e nel contestuale mutuo.

Sono sul punto di fare ricorso, per questi motivi:
1) la cartella non è stata preceduta da avviso di liquidazione (deve esserci prima un'avviso di liquidazione?)
2) vedo che è stata applicata una sanzione di circa il 60% (ma non deve essere del 30, come a me risulta da ricerche?)
3) ho trovato che il termine per la notifica è di tre anni dalla scadenza dei 18 mesi; siete d'accordo?
Spero che qualcuno di voi mi possa dare qualche conferma o dare qualche indicazione anche contrastante.
Arrivederci
 
Si infatti, avevo pensato di fare questa verifica in Agen. Certo nella cartella non è richiamato ed il cliente non è un distratto.
Sulle altre cose convieni? Idee?
 
1) Se sei sicuro che la cartella è il primo atto ricevuto dal contribuente puoi valutare di intraprendere un contenzioso, passando attraverso l'istituto del reclamo ex art. 17-bis Dlgs 546/92 se il valore della lite è inferiore a 20.000 euro (pur trattandosi di atto riscossivo, infatti, nell'eventuale ricorso dovrai entrare nel merito della pretesa e dunque avrai l'obbligo del reclamo).
2) non saprei risponderti non avendo le carte...
3) Sì, ritengo che sia così.
Ciao.
 
la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha disposto l'illegittimità della mediazione vale anche per il reclamo nell'ambito tributario? La cartella è di 13.000 euro. Ora, il reclamo all'AdE si deve presentare? Oppure la sentenza della Corte Costituzionale ha disposto l'illegittimità costituzionale della mediazione sia in ambito processuale civile sia anche l'illeggitimità dell'istanza di reclamo in ambito fiscale?
 
La Corte Costituzionale si è espressa solo in merito alla mediazione civile. Tra l'altro le motivazioni della sentenza non sono ancora state pubblicate per cui, al momento, l'art. 17-bis del Dlgs 546/92 rimane pienamente operativo.
Ciao.
 
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