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I canoni di locazione non percepiti non devono, invece, essere riportati nella dichiarazione dei redditi a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto di morosità.
Attenzione! Questo vale solo per gli immobili ad uso abitativo.
Hai fatto bene a precisarlo. Nel rispondere lo avevo dato per scontato che riferivasi ad immobili a carattere abitativo anche per come si poteva evincere dal link segnalato!
Grazie
Aggiorno il mio messaggio in quanto ho trovato la soluzione al primo dei due problemi da me posti. Il codice di utilizzo da utilizzare per la riliquidazione resta il 3 (unità immobiliare locata ecc.) da accompagnare all'inserimento del "caso particolare" relativo alla mancata percezione del canone. Resta per il momento senza risposta la questione del credito di imposta se possa comprendere o meno le addizionali. Se trovo una risposta anche a questo farò un altro aggiornamento.Scusate, sono nuovo di questo forum che ho scoperto per caso e che si preannuncia molto interessante. Purtroppo ho urgenza di recepire informazioni ulteriori su questo argomento e spero che qualcuno mi sappia rispondere. In merito al credito di imposta cui ha diritto il locatore per i canoni non percepiti e sui quali ha già pagato le imposte (fermi restando i requisiti necessari), le istruzioni ministeriali dicono che bisogna riliquidare la dichiarazione tenendo conto della rendita catastale. Le istruzioni non precisano però se nella riliquidazione l'unità immobiliare deve essere considerata come "a disposizione" (codice utilizzo 2 nel modello Unico quadro RB, che prevede in questo caso la maggiorazione di 1/3) o "altro" (codice utilizzo 9, che non prevede la maggiorazione). Inoltre vorrei sapere se nel determinare il credito di imposta da inserire nel quadro CR, si possa o meno considerare le eventuali addizionali regionali e comunali. Ringrazio anticipatamente.