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Campionario agente

Karl8

Utente
Il campionario per un agente è costo d'esercizio o rilava nel calcolo delle rimanenze? Propendo per la prima ipotesi, ma cerco conferma.
La cessione di campionario "obsoleto" dà "altri ricavi e proventi"?
Ciao e grazie
 
Riferimento: Campionario agente

Addebito del costo del campionario di vendita all'agente di commercio

di Finello Luciano

in Pratica Professionale - I Casi, n. 9/1997, pag. 370 - Caso n. 309


Ad un agente di commercio (senza deposito) viene addebitato dalla Casa mandante il costo del campionario (formato da diversi articoli), a lui affidato con la clausola "non destinato alla vendita". Si chiede di conoscere se sia corretto considerare tali beni come cespiti ammortizzabili (costo unitario sino a 1 milione) essendo gli stessi strumentali per l'acquisizione degli ordini. Diversamente, si chiede di conoscere come potrebbe essere fiscalmente dedotto dall'agente stesso.




(C. O., Varese)



In via preliminare occorre evidenziare che il campionario di vendita, nell'ipotesi di suo addebito a titolo definitivo da parte della casa mandante, rappresenta per l'agente di commercio un costo inerente alla sua attività utile e necessario per l'acquisizione degli ordini di vendita, e, conseguentemente fiscalmente deducibile.

Ai fini della sua imputazione occorre, tuttavia, stabilire se la sua utilità si esaurisce in un solo esercizio (ad esempio, campionario che viene sostituito di anno in anno) o se, invece, la stessa si protrae per più periodi di imposta. (Nel quesito non viene precisata la tipologia dei beni che costituiscono il campionario).

Nel primo caso, il costo deve essere interamente imputato per competenza nell'esercizio in cui il medesimo è sostenuto; nel secondo caso, invece, va considerato quale costo piuriennale, inquadrabile nelle spese relative a più esercizi, ex art. 74, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 e dedotto, nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio da quantificare in base al periodo di sua durata utile.

In tema di deducibilità dei costi di beni ad uso di "campionario"il Ministero delle finanze (con nota n. 9/746 del 18 maggio 1976) ha riconosciuto quali costi di pubblicità ex art. 71, D.P.R. n. 597/1973 (ora art. 74, D.P.R. n. 917/1986) i prodotti campionario concessi in comodato dai produttori ai commercianti ai fini pubblicitari; sempre su tale argomento è stata riconosciuta la intera deducibilità nell'esercizio di sostenimento del costo di "beni ad uso campionario"direttamente utilizzati da imprese produttrici per la vendita difetta dei propri prodotti, essendo stati considerati spese pubblicitarie, ex art. 71, comma 2, D.P.R. n. 597/1973 (ora art. 74, D.P.R. n. 917/1986, comma 2) (cfr. Dec. n. 56308 del 26 novembre 1986 della Commissione Tributaria di I Grado di Milano).

Secondo tale inquadramento (ai sensi del citato articolo 74 comma 2) il costo suddetto può essere dedotto o interamente nell'esercizio in cui è sostenuto o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

Come sopra già evidenziato, nel caso di specie di agente di commercio senza deposito, si ritiene più corretta la classificazione dei costi per "campionario"tra le spese relative a più esercizi (comma 3, art. 74, D.P.R. n. 917/1986) anziché tra le spese di pubblicità (comma 2) in analogia ai costi per listini prezzi, cataloghi e simili, quando gli stessi, naturalmente, siano utilizzabili per più di un esercizio.

Da tale classificazione deriva, altresì, l'impossibilità di considerare il campionario quale bene materiale ammortizzabile ex art. 67, D.P.R. n. 917/1986 con conseguente impossibilità di intera deducibilità nell'esercizio di sostenimento, se di costo unitario non superiore a lire 1.000.000.

Invero, trattandosi di beni materiali che hanno una loro certa strumentalità ai fini del procacciamento delle vendite, il loro inquadramento nell'art. 67 suddetto potrebbe anche essere ipotizzabile: tuttavia, si ritiene che per il bene "campionario"in oggetto, non sia concretamente estensibile il carattere di strumentalità assunto dalla normativa fiscale per i beni materiali di cui al citato art. 67 (vi sarebbero anche difficoltà per l'applicazione e l'individualizzazione dei coefficienti di ammortamento nell'ambito del relativo decreto ministeriale) essendo preferibile il loro inquadramento nei costi pluriennali ex art. 74, comma 3, D.P.R. n. 917/1986.

Tale comma ha natura residuale e ricomprende tutti quei costi ad utilizzazione piuriennale che non sono espressamente previsti nelle altre disposizioni (ivi compresi art. 67 e 68, D.RR. n. 91711986).





Fonti normative

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67, 74
 
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